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14.10.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 269/18 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1011/2011 DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Siria,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 (2) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. |
(2) | Il 2 settembre 2011 (3) il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 per prorogare le misure nei confronti della Siria, tra cui l’estensione dei criteri di inclusione nell’elenco e il divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria. Il 23 settembre 2011 (4) il Consiglio ha nuovamente modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 prorogando ulteriormente le misure nei confronti della Siria, tra cui il divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l’aggiunta di altri voci all’elenco e il divieto di fornire banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria. |
(3) | La decisione 2011/684/PESC del Consiglio (5), che modifica la decisione 2011/273/PESC, prevede una misura supplementare, vale a dire l’inserimento nell’elenco di un’altra entità e una deroga che consente di utilizzare temporaneamente i fondi congelati ricevuti successivamente da detta entità in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone e entità non designate. |
(4) | La misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed è, pertanto, necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione per la sua attuazione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) | Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della sua pubblicazione per garantire l’efficacia della misura ivi contemplata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:
1) | all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 6, lettera a), le parole «allegato II» sono sostituite da «allegati II e II bis»; |
2) | all’articolo 7, lettere a) e c), all’articolo 9 e all’articolo 14, paragrafo 1, le parole «allegato II» sono sostituite da «allegato II o II bis»; |
3) | all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli allegati II e II bis contengono quanto segue:
a) | nell’allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, e le persone fisiche o giuridiche e le entità ad essi associate, e a cui non si applica l’articolo 9 bis. |
b) | nell’allegato II bis sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come entità associate alle persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, e a cui non si applica l’articolo 9 bis.»; | |
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