Council Regulation (EU) No 1099/2012 of 26 November 2012 amending Regulation (EU) No 270/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt
Published date | 27 November 2012 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 327, 27 November 2012 |
27.11.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 327/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1099/2012 DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2011/172/PESC. |
(2) | La decisione 2012/723/PESC del Consiglio (3) dispone una modifica della decisione 2011/172/PESC per consentire di sbloccare taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò è necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro. |
(3) | L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 270/2011 riguarda le informazioni che le persone, le entità e gli organismi devono fornire alle autorità competenti degli Stati membri e trasmettere alla Commissione per facilitare il rispetto di detto regolamento. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, qualsiasi informazione fornita o ricevuta deve essere utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta. Tuttavia, questo non dovrebbe impedire agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità egiziane e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente. |
(4) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 270/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 270/2011 è così modificato:
1) | l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi |
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