Council Regulation (EU) No 168/2010 of 1 March 2010 amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Published date | 02 March 2010 |
Subject Matter | Common foreign and security policy,External relations,Free movement of capital |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 51, 02 March 2010 |
2.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 51/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 168/2010 DEL CONSIGLIO
del 1o marzo 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,
vista la decisione 2010/128/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) | In linea con la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq (2), hanno stabilito regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l’immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell’Iraq. Detti regimi specifici si applicavano fino al 31 dicembre 2008. |
(2) | La risoluzione 1859 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha disposto la proroga di entrambi i regimi specifici fino al 31 dicembre 2009. In conformità della posizione comune 2009/175/PESC del Consiglio (3), il regolamento (CE) n. 1210/2003 è stato modificato di conseguenza mediante il regolamento (CE) n. 175/2009 del Consiglio (4). |
(3) | La risoluzione 1905 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha disposto l’ulteriore proroga di entrambi i regimi specifici fino al 31 dicembre 2010. In conformità della decisione 2010/128/PESC, occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003. |
(4) | Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1210/2003, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli articoli 2 e 10 si applicano fino al 31 dicembre 2010.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente...
To continue reading
Request your trial