Council Regulation (EU) No 219/2010 of 15 March 2010 amending Regulation (EU) No 53/2010 as regards the fishing opportunities for certain fish stocks and following the conclusion of the bilateral fisheries arrangements for 2010 with Norway and the Faroe Islands

Published date19 March 2010
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 71, 19 March 2010
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19.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 71/1

REGOLAMENTO (UE) N. 219/2010 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto concerne le possibilità di pesca per taluni stock ittici a seguito della conclusione degli accordi di pesca bilaterali per il 2010 con la Norvegia e le Isole Færøer

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 53/2010 (1) stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
(2) Le possibilità di pesca per le navi dell’UE nelle acque della Norvegia e delle Isole Færøer e nelle acque dell’UE per gli stock condivisi, gestiti congiuntamente o scambiati con tali paesi, nonché le possibilità di pesca nelle acque dell’UE per le navi battenti bandiera della Norvegia e delle Isole Færøer, vengono stabilite ogni anno a seguito della consultazione sui diritti di pesca detenuti conformemente alla procedura prevista negli accordi o protocolli sulle relazioni in materia di pesca esistenti con tali paesi (2).
(3) In attesa della conclusione delle consultazioni sugli accordi per il 2010 con la Norvegia e le Isole Færøer, il regolamento (UE) n. 53/2010 fissa possibilità di pesca provvisorie per gli stock ittici interessati.
(4) Le consultazioni con le Isole Færøer e con la Norvegia si sono concluse rispettivamente il 15 e il 26 gennaio 2010 e sono stati stabiliti accordi per le possibilità di pesca nel 2010. Occorre pertanto sostituire le possibilità di pesca provvisorie per gli stock ittici in questione per il 2010 quali stabilite dal regolamento (UE) n. 53/2010 con le possibilità di pesca corrispondenti ai suddetti accordi.
(5) Nel corso della riunione annuale del 2009, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale ha riconfermato che, a partire dal 1o gennaio 2010, due zone d’alto mare della zona della convenzione WCPFC devono essere chiuse alla pesca del tonno obeso e del tonno albacora da parte di navi dotate di reti da circuizione e ha introdotto un limite per le catture di pesce spada da parte di ciascuna parte della convenzione. È necessario recepire queste nuove disposizioni nel diritto dell’Unione.
(6) Il regolamento (UE) n. 53/2010 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(7) Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2010. Per lo stesso motivo dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 53/2010 è modificato come segue:

1) all’articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;
2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 30 bis Zone vietate alla pesca con reti da circuizione La pesca del tonno obeso e del tonno albacora praticata da navi con reti da circuizione è vietata nelle seguenti zone d’alto mare:
a) le acque internazionali delimitate dai confini delle zone economiche esclusive di Indonesia, Palau, Micronesia e Papua Nuova Guinea;
b) le acque internazionali delimitate dai confini delle zone economiche esclusive di Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Figi, Isole Salomone e Papua Nuova Guinea.»;
3) l’allegato IA è modificato a norma dell’allegato I del presente regolamento;
4) l’allegato IB è sostituito dall’allegato II del presente regolamento;
5) l’allegato IH è sostituito dall’allegato III del presente regolamento;
6) l’allegato III è sostituito dall’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ESPINOSA


(1) GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(2) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48 (Norvegia); GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12 (Isole Faerøer).


ALLEGATO I

L’allegato IA del regolamento (UE) n. 53/2010 è modificato come segue.

1) La voce relativa alla specie Cicerello nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:
«Specie: Cicerello Ammodytidae Zona: acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (1) (SAN/2A3A4.)
Danimarca 167 436
Regno Unito 3 660
Germania 256
Svezia 6 148
UE 177 500
Norvegia 20 000 (2)
Isole Færøer 2 500 (2)
TAC 200 000
2) La voce relativa alla specie Brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII è sostituita dalla seguente:
«Specie: Brosmio Brosme brosme Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI)
Germania 4
Spagna 14
Francia 172
Irlanda 17
Regno Unito 83
Altri 4 (3)
UE 294
Norvegia (4) 2 923 (5) (6)
TAC 3 217
3) La voce relativa alla specie Brosmio nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
«Specie: Brosmio Brosme brosme Zona: Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio 0
Danimarca 165
Germania 1
Francia 0
Paesi Bassi 0
Regno Unito 4
UE 170
TAC Non pertinente
4) La voce relativa alla specie Aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:
«Specie: Aringa (7) Clupea harengus Zona: IIIa (HER/03A.)
Danimarca 14 010
Germania 224
Svezia 14 656
UE 28 890
Isole Færøer 450 (8)
TAC 33 855
5) La voce relativa alla specie Aringa nelle acque UE delle zona IV a nord di 53° 30' N è sostituita dalla seguente:
«Specie: Aringa (9) Clupea harengus Zona: Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca 22 497
Germania 14 147
Francia 9 653
Paesi Bassi 21 581
Svezia 1 672
Regno Unito 24 223
UE 93 773
Norvegia 47 647 (10)
TAC 164 300

Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-)
UE 50 000»
6) La voce relativa alla specie Aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:
«Specie: Aringa Clupea harengus Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia 846 (11)
UE 846
TAC 164 300
7) La voce relativa alle catture accessorie della specie Aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:
«Specie: Aringa (12) Clupea harengus Zona: Catture accessorie nella zona IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca 6 424
Germania 57
Svezia 1 034
UE 7 515
TAC 7 515
8) La voce relativa alle catture accessorie della specie Aringa nelle acque UE delle zone IIa e IV e nella zona VIId è sostituita dalla seguente:
«Specie: Aringa (13) Clupea harengus Zona: Catture accessorie nelle zone IV e VIId e nelle acque UE della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio 67
Danimarca 13 008
Germania 67
Francia 67
Paesi Bassi 67
Svezia 64
Regno Unito 247
UE 13 587
TAC 13 587
9) La voce relativa alla specie Aringa nelle zone VIId e IVc è sostituita dalla seguente:
«Specie: Aringa (14) Clupea harengus Zona: VIId; IVc (15) (HER/4CXB7D)
Belgio 7 100 (16)
Danimarca 321 (16)
Germania 202 (16)
Francia 5 235 (16)
Paesi Bassi 8 193 (16)
Regno Unito 1 830 (16)
UE 22 881
TAC 164 300
10) La voce relativa alla specie Aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dalla seguente:
«Specie: Aringa Clupea harengus Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (17) (HER/5B6ANB)
Germania 2 656
Francia 503
Irlanda 3 589
Paesi Bassi 2 656
Regno Unito 14 356
UE 23 760
Isole Færøer 660 (18)
TAC 24 420
11) La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:
«Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio 12 (19) (20)
Danimarca 3 835 (19) (20)
Germania 96 (19) (20)
Paesi Bassi 24 (19) (20)
Svezia 671 (19) (20)
UE 4 638
TAC 4 793
12) La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nelle acque UE delle zone IIa e IV e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:
«Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: IV; IIa (acque
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