Council Regulation (EU) No 626/2013 of 27 June 2013 amending Regulation (EU) No 1344/2011 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural, fishery and industrial products

Published date29 June 2013
Subject MatterCustoms duties: suspensions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 179, 29 June 2013
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29.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179/22

REGOLAMENTO (UE) N. 626/2013 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 1344/2011 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) È nell’interesse dell’Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per ottanta nuovi prodotti che attualmente non figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio (1). Tali prodotti dovrebbero pertanto essere inseriti in tale allegato.
(2) Non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per quindici prodotti che figurano attualmente nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011. Di conseguenza, tali prodotti dovrebbero essere soppressi da detto allegato.
(3) È necessario modificare la designazione dei prodotti per 22 sospensioni contenute nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato nonché degli adattamenti linguistici. Inoltre, i codici TARIC di otto prodotti dovrebbero essere modificati. Inoltre, per tre prodotti la classificazione multipla è considerata necessaria, mentre per dodici prodotti la classificazione doppia non è più ritenuta necessaria.
(4) Le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche tecniche dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle sospensioni figurante nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 e reinserite in tale elenco con le nuove designazioni dei prodotti o con i nuovi codici NC o TARIC.
(5) Per tre prodotti è interesse dell’Unione modificare la data del riesame obbligatorio conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1344/2011. Le sospensioni oggetto del riesame dovrebbero pertanto essere soppresse dall’elenco delle sospensioni figurante nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 e reinserite in tale elenco con l’indicazione dei nuovi termini per il riesame obbligatorio.
(6) A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco negli elenchi delle sospensioni inserite e delle sospensioni soppresse specificate nell’allegato I e nell’allegato II del presente regolamento.
(7) In considerazione del loro carattere temporaneo, le sospensioni elencate nell’allegato I dovrebbero essere sistematicamente riesaminate, al più tardi cinque anni dopo la loro applicazione o il loro rinnovo. Inoltre, la soppressione di talune sospensioni dovrebbe essere consentita in qualsiasi momento, a seguito di una proposta presentata dalla Commissione sulla base di un riesame condotto su iniziativa della stessa o su richiesta di uno o più Stati membri, qualora non sia più interesse dell’Unione mantenere le sospensioni oppure a causa dell’evoluzione tecnica dei prodotti, del mutare delle circostanze o delle tendenze economiche del mercato.
(8) Poiché è necessario che le sospensioni stabilite nel presente regolamento prendano effetto a decorrere dal 1o luglio 2013, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere da tale data ed entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1344/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 è così modificato:

1) sono inserite le righe corrispondenti ai prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;
2) sono soppresse le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1) GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Prodotti di cui all’articolo 1, punto 1

Codice NC TARIC Designazione delle merci Aliquota dei dazi autonomi Data prevista per il riesame obbligatorio
(3)ex 2007 99 50 81 Concentrato di purea di acerola:
del genere Malpighia spp.,
avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %,
destinato alla fabbricazione di prodotti dell’industria alimentare e delle bevande (1)
9 % (2) 31.12.2017
(3)ex 2007 99 50 91
ex 2007 99 50 82 Concentrato acidificato di purea di banana, ottenuto mediante cottura:
del genere Musa cavendish,
avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %,
destinato alla fabbricazione di prodotti dell’industria alimentare e delle bevande (1)
11,5 % (2) 31.12.2017
ex 2007 99 50 92
(3)ex 2007 99 50 83 Concentrato di purea di mango, ottenuto mediante cottura:
del genere Mangifera spp.,
avente tenore di zucchero, in peso, non superiore a 30 %,
destinato alla fabbricazione di prodotti dell’industria alimentare e delle bevande (1)
6 % (2) 31.12.2017
(3)ex 2007 99 50 93
(3)ex 2007 99 93 10
(3)ex 2007 99 50 84 Concentrato di purea di papaia, ottenuto mediante cottura:
del genere Carica spp.,
avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %,
destinato alla fabbricazione di prodotti dell’industria alimentare e delle bevande (1)
7,8 % (2) 31.12.2017
(3)ex 2007 99 50 94
ex 2007 99 50 85 Concentrato di purea di guava, ottenuto mediante cottura:
del genere Psidium spp.,
avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %,
destinato alla fabbricazione di prodotti dell’industria alimentare e delle bevande (1)
6 % (2) 31.12.2017
ex 2007 99 50 95
(3)ex 2805 30 90 40 Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, di purezza, in peso, non inferiore al 95 % 0 % 31.12.2015
(3)ex 2805 30 90 50
(3)ex 2805 30 90 60
(3)ex 2805 30 90 70
(3)ex 2805 30 90 75
(3)ex 2805 30 90 79
ex 2811 19 80 30 Acido fosforoso (CAS RN 10294-56-1)/Acido fosfonico (CAS RN 13598-36-2) utilizzati come ingredienti per la produzione di additivi destinati all’industria del policloruro di vinile (1) 0 % 31.12.2017
(3)ex 2818 10 91 10 Corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, contenente in peso:
94 % o più, ma non più del 98,5 % di α-Al2O3,
2 % (± 1,5 %) di spinello di magnesio,
1 % (± 0,6 %) di ossido di ittrio
2 % (± 1,2 %) di ossido di lantanio e di ossido di neodimio
con meno del 50 % del peso totale avente una dimensione delle particelle superiore a 10 mm
0 % 31.12.2015
ex 2903 39 90 25 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (CAS RN 754-12-1) 0 % 31.12.2017
ex 2903 89 90 50 Clorociclopentano (CAS RN 930-28-9) 0 % 31.12.2017
ex 2905 39 95 40 Decan-1,10-diolo (CAS RN 112-47-0) 0 % 31.12.2017
ex 2906 29 00 30 2-Feniletanolo (CAS RN 60-12-8) 0 % 31.12.2017
ex 2907 23 00 10 4,4’-Isopropilidendifenolo (CAS RN 80-05-7) 0 % 31.12.2017
ex 2907 29 00 55 Bifenil-2,2’-diolo (CAS RN 1806-29-7) 0 % 31.12.2017
ex 2912 29 00 50 4-Isobutilbenzaldeide (CAS RN 40150-98-9) 0 % 31.12.2017
ex 2914 50 00 45 3,4-Diidrossibenzofenone (CAS RN 10425-11-3) 0 % 31.12.2017
ex 2914 70 00 20 2,4’-Difluorobenzofenone (CAS RN 342-25-6) 0 % 31.12.2017
ex 2915 39 00 20 Acetato di isopentile (CAS RN 123-92-2) 0 % 31.12.2017
ex 2915 60 19 10 Butirrato di etile (CAS RN 105-54-4) 0 % 31.12.2017
ex 2915 90 70 30 Cloruro di 3,3-dimetilbutirrile (CAS RN 7065-46-5) 0 % 31.12.2017
ex 2916 12 00 70 Acrilato di 2-(2-vinilossietossi)etile (CAS RN 86273-46-3) 0 % 31.12.2017
(3)ex 2917 13 90 10 Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6) 0 % 31.12.2017
ex 2918 29 00 35 3,4,5-Triidrossibenzoato di propile (CAS RN 121-79-9) 0 % 31.12.2017
ex 2918 30 00 50 Acetoacetato di etile (CAS RN 141-97-9) 0 % 31.12.2017
ex 2918 99 90 15 2,3-Epossi-3-fenilbutirrato di etile (CAS RN 77-83-8) 0 % 31.12.2017
(3)ex 2918 99 90 40 Acido trans-4-idrossi-3-metossicinnamico (CAS RN 537-98-4) 0 % 31.12.2013
ex 2920 90 10 60 Carbonato di 2,4-di-terz-butil-5-nitrofenil metile (CAS RN 873055-55-1) 0 % 31.12.2017
ex 2921 30 99 40 Ciclopropilammina (CAS RN 765-30-0) 0 % 31.12.2017
ex 2922 19 85 20 Cloridrato di 2-(2-metossifenossi)etilammina (CAS RN 64464-07-9) 0 % 31.12.2017
ex 2922 19 85 25 Bis(trietanolammina)diisopropossido di titanio (CAS RN 36673-16-2) 0 % 31.12.2017
ex 2929 10 00 20 Isocianato di butile (CAS RN 111-36-4) 0 % 31.12.2017
ex 2931 90 90 35 Acido (Z)-prop-1-en-1-il fosfonico (CAS RN 25383-06-6) 0 % 31.12.2017
ex 2932 99 00 25 Acido 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]diossolo-5-il)ciclopropanocarbossilico (CAS RN 862574-88-7) 0 % 31.12.2017
ex 2933 19 90 85 5-Ammino-4-(2-metilfenil)-3-osso-2,3-diidro-1H-1-pirazolcarbotioato di allile (CAS RN 473799-16-5) 0 % 31.12.2017
ex 2933 29 90 80 Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0) 0 % 31.12.2017
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