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17.7.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 187/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 641/2012 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2012
recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafi 1 e 2,
vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 356/2010 (2) impone misure restrittive nei confronti delle persone, delle entità e degli organismi indicati nel suo allegato I, conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1844 (2008). |
(2) | Il 22 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha adottato l’UNSCR 2036 (2012), il cui paragrafo 23 conferma che l’esportazione di carbone di legna dalla Somalia può costituire una minaccia per la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. |
(3) | Il 17 febbraio 2012 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza istituito dall’UNSCR 751 (1992) concernente la Somalia ha aggiornato l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. |
(4) | Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/388/PESC (3) in applicazione dell’UNSCR 751 (1992) aggiungendo un’altra persona all’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui alla decisione 2010/231/PESC. |
(5) | Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(6) | Inoltre, l’UNSCR 2002 (2011) ha chiarito la deroga, già disposta dal regolamento (UE) n. 356/2010, che consente di mettere a disposizione fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche necessari per assicurare l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell’ONU, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria e dei loro partner esecutivi. È opportuno inserire questa precisazione nel regolamento (UE) n. 356/2010. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 356/2010 è così modificato:
1) | all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in conformità dell’UNSCR 1844 (2008) in quanto:
a) | sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che minacciano di violare l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, oppure che minacciano con la forza le autorità federali transitorie o l’AMISOM; |
b) | hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui al paragrafo 6 dell’UNSCR 1844 (2008); |
c) | impediscono la fornitura di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia; |
d) | sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile; o |
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