Council Regulation (EU) No 685/2013 of 15 July 2013 amending Regulation (EC) No 866/2004 on a regime under Article 2 of Protocol 10 to the Act of Accession as regards goods which are taken out of the areas under the effective control of the Government of the Republic of Cyprus and taken back into those areas after passing through the areas not under the effective control of the Government of the Republic of Cyprus

Published date19 July 2013
Subject MatterCustoms procedures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 196, 19 July 2013
L_2013196IT.01000101.xml
19.7.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 196/1

REGOLAMENTO (UE) N. 685/2013 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione riguardante le merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che rientrano in tali zone dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 10 su Cipro (1) dell’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (2) stabilisce norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.
(2) L’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 prevede un elenco dei punti di attraversamento autorizzati tra le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Nel corso degli anni il numero dei punti di attraversamento è andato aumentando, dando luogo ad un numero crescente di attraversamenti.
(3) Per facilitare la vita dei cittadini che vivono nelle zone più isolate di Cipro, è necessario disciplinare la circolazione delle merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che rientrano in tali zone tramite i punti di attraversamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004, dopo aver attraversato le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.
(4) Per garantire che le merci trasportate siano merci dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, punto 18, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (3), che le merci reintrodotte nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo provengano da tali zone e che sia mantenuto un livello elevato di protezione della salute umana e animale, dal momento che le autorità competenti della Repubblica di Cipro sono responsabili dei controlli presso i punti di attraversamento, è necessario disciplinare le modalità di esecuzione di tali controlli, i documenti da presentare e il lasso di tempo consentito tra il momento in cui le merci escono dalle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e il momento in cui rientrano in tali zone.
(5) Per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale, è opportuno prevedere criteri rigorosi per la circolazione delle merci di cui al presente regolamento. A tal fine, è opportuno, in particolare, vietare la circolazione di animali vivi e sottoporre la circolazione dei prodotti di origine animale a norme chiare, inclusa quella che limiti la circolazione attraverso le zone, entro un certo margine di flessibilità, al tempo necessario per
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