Council Regulation (EU) No 965/2011 of 28 September 2011 amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Published date29 September 2011
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 253, 29 September 2011
L_2011253IT.01000801.xml
29.9.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 253/8

REGOLAMENTO (UE) N. 965/2011 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/625/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2).
(2) A seguito della risoluzione 2009 (2011) del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la decisione 2011/625/PESC dispone, in particolare, nuove deroghe all’embargo sulle armi, adeguamenti al congelamento delle attività di determinate entità libiche e la possibilità di mettere a disposizione di tali entità fondi e risorse economiche, e la ripresa di alcuni voli libici onde sostenere la ripresa economica del paese.
(3) Alcune di queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede, pertanto, un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

1) all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare la fornitura a persone, entità o organismi in Libia di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, a fini di sicurezza o per un’assistenza alle autorità libiche in vista del disarmo, purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»;
2) l’articolo 4 bis è soppresso;
3) all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati da:
a) Banca centrale della Libia;
b) Libyan Arab Foreign Bank (alias Lybian Foreign Bank);
c) Libyan Investment Authority; e
d) Libyan Africa Investment Portfolio,
e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia rimangono congelati.»;
4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse economiche congelati;
a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia informato il
...

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