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29.9.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 253/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 965/2011 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/625/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2). |
(2) | A seguito della risoluzione 2009 (2011) del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la decisione 2011/625/PESC dispone, in particolare, nuove deroghe all’embargo sulle armi, adeguamenti al congelamento delle attività di determinate entità libiche e la possibilità di mettere a disposizione di tali entità fondi e risorse economiche, e la ripresa di alcuni voli libici onde sostenere la ripresa economica del paese. |
(3) | Alcune di queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede, pertanto, un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) | Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
1) | all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare la fornitura a persone, entità o organismi in Libia di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, a fini di sicurezza o per un’assistenza alle autorità libiche in vista del disarmo, purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»; |
2) | l’articolo 4 bis è soppresso; |
3) | all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati da:
a) | Banca centrale della Libia; |
b) | Libyan Arab Foreign Bank (alias Lybian Foreign Bank); |
c) | Libyan Investment Authority; e |
d) | Libyan Africa Investment Portfolio, | e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia rimangono congelati.»; |
4) | l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
a) | necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
b) | destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali; |
c) | destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse economiche congelati; | a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia informato il |
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