Covestro Deutschland AG contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:644
Docket NumberT-745/18
Date06 October 2021
Celex Number62018TJ0745
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

6 ottobre 2021 (*)

«Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di alcuni grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione degli oneri di rete per il periodo 2012-2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegittimo e che ordina il recupero delle somme versate – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Nozione di aiuto – Risorse statali – Parità di trattamento – Legittimo affidamento»

Nella causa T‑745/18,

Covestro Deutschland AG, con sede in Leverkusen (Germania), rappresentata da M. Küper, J. Otter, C. Anger e M. Goldberg, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller, R. Kanitz, S. Heimerl e S. Costanzo, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche e K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2019/56 della Commissione, del 28 maggio 2018, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell’articolo 19 del regolamento StromNEV (GU 2019, L 14, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, V. Kreuschitz e Z. Csehi (relatore), giudici,

cancelliere: B. Lefebvre, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

I. Fatti

[omissis]

B. Sulle disposizioni legislative e regolamentari in questione

1. Sul sistema di oneri di rete prima dellintroduzione delle misure controverse

[omissis]

8 Fino all’entrata in vigore del regolamento StromNEV, come modificato dall’EnWG 2011 (in prosieguo: il «regolamento StromNEV del 2011»), i consumatori non di punta e i consumatori di carico di base erano soggetti a oneri individuali calcolati secondo la «metodologia del percorso fisico», elaborata dalla BNetzA, che teneva conto dei costi di rete generati da tali consumatori, con un contributo minimo pari al 20% dell’onere di rete pubblicato (in prosieguo: il «contributo minimo»), che garantiva un corrispettivo per lo sfruttamento della rete a cui tali consumatori erano collegati nell’ipotesi in cui i canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico fossero più bassi o vicini allo zero.

2. Sulle misure controverse

9 Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, seconda e terza frase, del regolamento StromNEV del 2011, a partire dal 1° gennaio 2011 (data di applicazione retroattiva di tale disposizione), gli oneri individuali per i consumatori di carico di base sono stati aboliti e sostituiti da un’esenzione totale dagli oneri di rete (in prosieguo: l’«esenzione controversa»), concessa con un’autorizzazione dell’autorità di regolamentazione competente, vale a dire la BNetzA o l’autorità di regolamentazione del Land interessato. Detta esenzione gravava sui gestori del sistema di trasmissione o di distribuzione secondo il livello di rete al quale i beneficiari erano collegati.

10 Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, sesta e settima frase, del regolamento StromNEV del 2011, i gestori del sistema di trasmissione erano tenuti a rimborsare ai gestori del sistema di distribuzione le perdite di entrate risultati dall’esenzione controversa e dovevano compensare, tra di loro, i costi relativi all’esenzione, mediante una compensazione finanziaria conformemente all’articolo 9 della Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (legge sulla promozione della cogenerazione di calore ed energia elettrica), del 19 marzo 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 1092), di modo che ognuno sopportasse il medesimo onere finanziario calcolato a seconda della quantità di energia elettrica che forniva agli utilizzatori finali collegati alla propria rete.

11 Dal 2012, la decisione normativa della BNetzA del 14 dicembre 2011 (BK8-11-024; in prosieguo: la «decisione della BNetzA del 2011») ha istituito un meccanismo di finanziamento. Secondo tale meccanismo, i gestori del sistema di distribuzione percepivano, presso gli utilizzatori finali o i fornitori di energia elettrica, un supplemento (in prosieguo: il «supplemento controverso»), il cui importo veniva riversato ai gestori del sistema di trasmissione per compensare la perdita di introiti provocata dall’esenzione controversa.

12 L’importo del supplemento era determinato ogni anno, in anticipo, dai gestori del sistema di trasmissione, sulla base di un metodo stabilito dalla BNetzA. L’importo relativo al 2012, primo anno di attuazione del sistema, è stato fissato direttamente dalla BNetzA.

13 Tali disposizioni non si applicavano per quanto riguarda i costi dell’esenzione per il 2011 e, pertanto, ciascun gestore del sistema di trasporto e di distribuzione ha dovuto sopportare le perdite relative all’esenzione per tale anno.

3. Sul sistema degli oneri di rete successivo alle misure controverse

14 Nel corso del procedimento amministrativo che ha portato alla decisione impugnata, l’esenzione controversa è stata dapprima dichiarata nulla con decisioni giurisdizionali dell’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) dell’8 maggio 2013 e del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) del 6 ottobre 2015 ed è stata successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal regolamento StromNEV come modificato dalla Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts (regolamento che modifica vari regolamenti nel settore dell’energia), del 14 agosto 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 3250) (in prosieguo: il «regolamento StromNEV del 2013»). Quest’ultimo regolamento ha reintrodotto, per il futuro, i canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico, con l’applicazione, invece del contributo minimo, di oneri forfettari del 10, del 15 e del 20% dei canoni generali, in funzione del consumo di energia elettrica (rispettivamente 7 000, 7 500 e 8 000 ore di utilizzo annuale della rete) (in prosieguo: gli «oneri forfettari»).

15 Il regolamento StromNEV del 2013 ha introdotto un regime transitorio, in vigore dal 22 agosto 2013 e applicabile, retroattivamente, ai consumatori di carico di base che non avevano ancora ricevuto l’esenzione controversa per gli anni 2012 e 2013 (in prosieguo: il «regime transitorio»). Invece dei canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico e del contributo minimo, tale regime prevedeva esclusivamente l’applicazione degli oneri forfettari.

[omissis]

D. Sulla decisione impugnata

19 Il 28 maggio 2018 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2019/56, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell’articolo 19 del regolamento StromNEV [2011] (GU 2019, L 14, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale ha constatato che, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, la Repubblica federale di Germania aveva concesso illegittimamente aiuti di Stato nella forma dell’esenzione controversa.

20 Più in particolare, la Commissione ha concluso che l’importo degli aiuti di Stato corrispondeva ai costi di rete generati nel 2012 e nel 2013 dai consumatori di carico di base o, se tali costi erano inferiori al contributo minimo, a quest’ultimo.

21 Inoltre, la Commissione ha rilevato che gli aiuti in questione erano incompatibili con il mercato interno, poiché non rientranti in alcuna delle eccezioni previste all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, e non potevano essere considerati compatibili neppure per altri motivi.

22 Di conseguenza, la Commissione ha deciso quanto segue:

– l’esenzione controversa costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella misura in cui i consumatori di carico di base erano stati esentati dal pagamento degli oneri di rete corrispondenti ai costi di rete da essi causati o, se tali costi di rete erano inferiori agli oneri di rete minimi, dal pagamento di tali oneri di rete minimi;

– l’aiuto in questione era stato messo in atto dalla Repubblica federale di Germania in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ed era incompatibile con il mercato interno;

– gli aiuti individuali, concessi nell’ambito del regime in questione, non costituivano un aiuto di Stato se, al momento della loro concessione, soddisfacevano le condizioni stabilite dal regolamento relativo agli aiuti «de minimis», adottato a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU 1998, L 142, pag. 1);

– la Repubblica federale di Germania, da un lato, era obbligata a recuperare dai beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato interno, concessi in base al regime di aiuti in questione, compresi gli interessi, e, dall’altro, era tenuta ad annullare tutti i pagamenti in sospeso a titolo di tale regime a partire dalla data di adozione della decisione impugnata.

II. Procedimento e conclusioni delle parti

23 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2018, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso.

24 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2019, la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Con decisione del 4 giugno 2019, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. La Repubblica federale di Germania ha depositato la sua memoria di intervento e le parti del procedimento principale hanno depositato le loro osservazioni su quest’ultima entro i termini impartiti.

25 Essendo stata modificata la composizione...

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