Decision (EU) 2015/2464 of the European Central Bank of 16 December 2015 amending Decision (EU) 2015/774 on a secondary markets public sector asset purchase programme (ECB/2015/48)

Published date30 December 2015
Subject MatterEconomic and monetary policy,European Central Bank (ECB),Economic and monetary policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 30 December 2015
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30.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/1

DECISIONE (UE) 2015/2464 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 dicembre 2015

che modifica la decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/48)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 marzo 2015 il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (1) che ha istituito un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito «PSPP»). Nell'istituire il PSPP, il Consiglio direttivo ha ampliato gli esistenti programmi di acquisto di attività per includere i titoli del settore pubblico. Insieme al terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito «CBPP3») e al programma di acquisto di titoli garantiti da attività (di seguito «ABSPP»), il PSPP è parte del programma ampliato di acquisto di attività (di seguito «APP»). L'APP è inteso a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli prossimi al 2 %, in coerenza con l'obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi.
(2) Il 3 dicembre 2015 il Consiglio direttivo ha deciso, in linea con il proprio compito di garantire la stabilità dei prezzi, di rivedere alcune caratteristiche progettuali del PSPP, per assicurare un duraturo aggiustamento nell'evoluzione dell'inflazione verso livelli che siano inferiori, ma prossimi, al 2 % nel medio termine. Tali revisioni sono in linea con il mandato di politica monetaria del Consiglio direttivo e tengono debito conto degli aspetti relativi alla gestione del rischio.
(3) Conseguentemente, al fine di conseguire gli obiettivi del PSPP, il Consiglio direttivo ha deciso di estendere il previsto orizzonte degli acquisti nell'ambito del PSPP fino alla fine di marzo 2017, o oltre, se necessario, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo ravvisi un duraturo aggiustamento nell'evoluzione dell'inflazione che sia coerente con la sua finalità di raggiungere tassi di inflazione inferiori, ma prossimi, al 2 % nel medio termine. Il Consiglio direttivo ha deciso di estendere il previsto orizzonte degli acquisti nell'ambito del CBPP3 e dell'ABSPP di conseguenza.
(4) Il Consiglio direttivo ha altresì deciso che, al fine di incrementare la flessibilità del PSPP e con ciò sostenere la continua regolare attuazione degli acquisti almeno fino alla sua prevista data di scadenza, gli strumenti di debito negoziabili denominati in euro emessi da amministrazioni regionali e locali situate nell'area dell'euro saranno idonei per gli acquisti regolari nell'ambito del PSPP da parte delle banche centrali nazionali della giurisdizione in cui è situato il soggetto emittente.
(5) Il Consiglio direttivo ha anche deciso di reinvestire i pagamenti del capitale dei titoli acquistati nell'ambito dell'APP quando i titoli sottostanti giungono a scadenza, per tutto il tempo necessario, contribuendo così a condizioni di liquidità favorevoli e a un adeguato orientamento della politica monetaria.
(6) Con riguardo ai titoli di debito di cui all'articolo
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