Decision (EU) 2018/412 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Decision No 466/2014/EU granting an EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union

Published date19 March 2018
Subject MatterEuropean Investment Bank (EIB)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 76, 19 March 2018
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19.3.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76/30

DECISIONE (UE) 2018/412 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2018

che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) La comunità internazionale sta affrontando una crisi senza precedenti in materia di migrazione e di rifugiati, che richiede solidarietà e un'efficace mobilitazione delle risorse finanziarie e una concertazione per affrontare e superare le sfide attuali. È necessario che tutti gli interessati collaborino per applicare politiche sostenibili a medio e lungo termine e utilizzare in maniera efficiente i programmi esistenti al fine di elaborare e sostenere le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU) e ad affrontare i fattori politici, sociali, economici e ambientali che costituiscono le cause profonde della migrazione, compresi, tra l'altro, la povertà, le disuguaglianze, la crescita demografica, la mancanza di lavoro e di opportunità economiche, l'accesso limitato all'istruzione, l'instabilità, i conflitti, i cambiamenti climatici e le conseguenze a lungo termine dello sfollamento forzato.
(2) Sebbene sia di fondamentale importanza fornire risorse per affrontare le cause profonde della migrazione, l'Unione mantiene il suo pieno impegno a favore di politiche in altri importanti settori prioritari indicati nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea.
(3) È stato sviluppato un nuovo quadro di partenariato orientato ai risultati rivolto ai paesi terzi, che tiene conto di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione. Il piano per gli investimenti esterni dell'Unione è stato istituito all'interno di questo nuovo quadro di partenariato per sostenere gli investimenti nelle regioni esterne all'Unione, contribuendo nel contempo a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e ad affrontare le cause profonde della migrazione. Esso dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), oltre che degli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.
(4) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Banca europea per gli investimenti (BEI) di contribuire al piano per gli investimenti esterni tramite la sua iniziativa per la resilienza, che è intesa a promuovere gli investimenti nel vicinato meridionale e nei Balcani occidentali.
(5) Un elemento essenziale dell'iniziativa della BEI per la resilienza è l'ampliamento del mandato di prestiti esterni della BEI sia in termini quantitativi che qualitativi. Ciò dovrebbe consentire alla BEI di contribuire rapidamente al conseguimento degli obiettivi del piano per gli investimenti esterni, in particolare fornendo finanziamenti supplementari a favore di beneficiari del settore privato al fine di attirare gli investimenti privati e stimolare gli investimenti a lungo termine.
(6) Il comitato strategico del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, in cui la BEI è rappresentata, fornirà orientamenti sulla complementarietà tra l'iniziativa della BEI per la resilienza e le componenti del piano per gli investimenti esterni in conformità del suo regolamento interno e fatte salve le regole di gestione interna della BEI.
(7) Con la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è stata concessa alla BEI una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento realizzate all'esterno dell'Unione («garanzia dell'Unione»).
(8) In conformità della decisione n. 466/2014/UE, la Commissione, in cooperazione con la BEI e sulla base di una valutazione esterna indipendente, ha elaborato una relazione di revisione intermedia sull'applicazione della decisione stessa.
(9) La resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione dovrebbe costituire un nuovo obiettivo sostenuto dalla garanzia dell'Unione («nuovo obiettivo»).
(10) Le operazioni sostenute nell'ambito del nuovo obiettivo dovrebbero essere distinte dagli sforzi compiuti dall'Unione nel settore del controllo delle frontiere.
(11) Al fine di poter far fronte, nell'ambito del mandato di prestiti esterni, alle possibili sfide future e alle priorità dell'Unione e di conseguire il nuovo obiettivo, il massimale delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione dovrebbe essere incrementato a 32 300 000 000 EUR.
(12) Nell'ambito del mandato generale, 1 400 000 000 EUR dovrebbero essere stanziati a favore di progetti nel settore pubblico volti al conseguimento del nuovo obiettivo.
(13) Nel quadro del nuovo mandato di prestiti per il settore privato, un importo massimo di 2 300 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti volti a conseguire il nuovo obiettivo entro il limite del massimale incrementato e dovrebbe beneficiare della garanzia globale dell'Unione.
(14) Il successo di uno dei principali obiettivi della BEI nel quadro del mandato di prestiti esterni, vale a dire il sostegno allo sviluppo del settore privato locale, in particolare alle micro, piccole e medie imprese (PMI), dipende da fattori quali l'accesso delle PMI ai finanziamenti, al credito e all'assistenza tecnica, la promozione dell'imprenditorialità e gli sforzi per stimolare la transizione dall'economia informale volatile al settore formale. In tale contesto, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero cercare di sostenere i progetti di investimento su piccola scala delle PMI, nonché i progetti di investimento nelle zone rurali remote e nei campi del trattamento dell'acqua potabile, dello smaltimento delle acque reflue e delle energie rinnovabili.
(15) Dovrebbero essere assicurati la complementarità e il coordinamento con le iniziative dell'Unione volte ad affrontare le cause profonde della migrazione, anche mediante il sostegno dell'Unione per il reinserimento duraturo dei migranti rimpatriati nei paesi di origine.
(16) In linea con l'accordo di Parigi, la BEI dovrebbe adoperarsi per mantenere un elevato livello di operazioni relative al clima, il cui volume dovrebbe rappresentare almeno il 25 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione. Le operazioni di finanziamento della BEI nell'ambito della decisione n. 466/2014/UE dovrebbero essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo di portare tale livello ad almeno il 35 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle economie emergenti e nei paesi in via di sviluppo al di fuori dell'Unione entro il 2020. La BEI dovrebbe tenere conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 sull'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente o l'economia, comprese quelle per i combustibili fossili.
(17) Il rischio per il bilancio generale dell'Unione connesso con le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato di prestiti per il settore privato dovrebbe essere remunerato. Le entrate così generate dovrebbero essere versate al fondo di garanzia per le azioni esterne istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (3) al fine di coprire il rischio commerciale ed evitare distorsioni del mercato.
(18) La BEI dovrebbe sviluppare e attuare una serie di indicatori nel suo quadro per la misurazione dei risultati per i progetti volti a conseguire il nuovo obiettivo. Nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI è pertanto opportuno includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento del nuovo obiettivo, compresi, se del caso, il contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, il coinvolgimento della società civile locale e l'allineamento alle priorità di politica esterna e di bilancio dell'Unione.
(19) La visibilità e la trasparenza delle operazioni di finanziamento della BEI nell'ambito della decisione n. 466/2014/UE, in particolare per quanto riguarda i progetti finanziati tramite intermediari finanziari, dovrebbero essere garantite migliorando l'accesso alle informazioni per le istituzioni dell'Unione e per il grande pubblico, tenendo conto della necessità di tutelare le informazioni riservate e sensibili sul piano commerciale.
(20) La pertinente politica dell'Unione relativa alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è sancita in atti giuridici dell'Unione e in conclusioni del Consiglio, in particolare nell'allegato delle conclusioni dell'8 novembre 2016 e nei successivi aggiornamenti.
(21) La dovuta diligenza sulle operazioni di finanziamento della BEI a norma della decisione n. 466/2014/UE dovrebbe includere un controllo esaustivo della conformità con la legislazione dell'Unione applicabile e le norme dell'Unione e internazionali
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