Décision (UE) 2018/667 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2018 sur le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour 2018 (BCE/2018/12)

Published date02 May 2018
Subject MatterLibertà di stabilimento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 111, 2 maggio 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 111, 2 mai 2018
L_2018111IT.01000301.xml
2.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111/3

DECISIONE (UE) 2018/667 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 aprile 2018

sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2018 (BCE/2018/12)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 30,

Visto il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza richiesto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) dovrebbe coprire, ma non eccedere, le spese sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) in relazione ai suoi compiti di vigilanza nel periodo di contribuzione di riferimento. Tali spese sono principalmente costituite da costi direttamente collegati ai compiti di vigilanza della BCE, come la vigilanza diretta sui soggetti significativi, la supervisione della vigilanza sui soggetti meno significativi e lo svolgimento delle funzioni orizzontali e dei servizi specialistici. Esse comprendono altresì i costi indirettamente collegati ai compiti di vigilanza della BCE, ad esempio i servizi forniti dalle funzioni di supporto della BCE, compresi gli stabili, la gestione delle risorse umane, i servizi amministrativi, le funzioni di bilancio e controllo, la contabilità, i servizi legali, di comunicazione e traduzione, l'audit interna, e i servizi statistici e informatici.
(2) Al fine di calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto in relazione a soggetti e gruppi vigilati significativi nonché a soggetti e gruppi vigilati meno significativi, i costi complessivi dovrebbero essere suddivisi sulla base delle spese imputate alle relative funzioni che esercitano la vigilanza diretta su soggetti e gruppi vigilati significativi e la vigilanza indiretta su soggetti e gruppi vigilati meno significativi.
(3) L'importo complessivo del contributo annuale per l'anno 2018 dovrebbe essere costituito dalla somma: a) dei costi annuali stimati dei compiti di vigilanza per l'anno 2018, sulla base del bilancio della BCE approvato per l'anno 2018, tenendo conto dell'evoluzione dei costi annuali stimati che si prevede possano essere sostenuti dalla BCE, conosciuti al momento dell'adozione della presente decisione; b) del risultato positivo o negativo dell'anno 2017.
(4) Il risultato positivo o quello negativo dovrebbero essere determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi dei compiti di vigilanza sostenuti per l'anno 2017, rispecchiati nel bilancio 2016 (3), dai costi annuali stimati richiesti per l'anno 2017 di cui all'allegato alla decisione (UE) 2017/760 della Banca centrale europea (BCE/2017/11) (4).
(5) In conformità all'articolo 5,
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