Decision No 1349/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Decision No 1719/2006/EC establishing the 'Youth in Action' programme for the period 2007 to 2013 (Text with EEA relevance)
Published date | 24 December 2008 |
Subject Matter | Education, vocational training and youth |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 348, 24 December 2008 |
24.12.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 348/113 |
DECISIONE N. 1349/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008
che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 149, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) | La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013. |
(2) | L’articolo 10, paragrafo 2, della decisione n. 1719/2006/CE prescrive che le misure necessarie per l’attuazione del programma diverse da quelle indicate al paragrafo 1 siano adottate secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3, di detta decisione, vale a dire secondo la procedura consultiva definita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(3) | Tale formulazione della decisione n. 1719/2006/CE comporta in particolare che le decisioni di attribuzione delle sovvenzioni diverse da quelle indicate all’articolo 10, paragrafo 1, di detta decisione siano oggetto della procedura consultiva e del diritto di controllo del Parlamento europeo. |
(4) | Tuttavia, dette decisioni di selezione riguardano principalmente sovvenzioni relative a importi modesti e che non comportano decisioni politiche delicate. |
(5) | Tali modalità procedurali aggiungono un periodo di due o tre mesi alla procedura di concessione delle sovvenzioni ai candidati. Esse provocano numerosi ritardi a danno dei beneficiari e comportano altresì un onere sproporzionato per l’amministrazione del programma, senza generare alcun valore aggiunto considerata la natura delle sovvenzioni accordate. |
(6) | Al fine di permettere un’attuazione più rapida e più efficace delle decisioni di selezione, è necessario sostituire la procedura consultiva con un obbligo per la Commissione di informare il |
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