Decision No 2850/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 2000 setting up a Community framework for cooperation in the field of accidental or deliberate marine pollution

Published date28 December 2000
Subject MatterEnvironment,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 332, 28 December 2000
EUR-Lex - 32000D2850 - IT 32000D2850

Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/12/2000 pag. 0001 - 0006


Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 20 dicembre 2000

che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'11 ottobre 2000,

considerando quanto segue:

(1) Le azioni intraprese dalla Comunità nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali dal 1978 hanno consentito di sviluppare una graduale cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito di un programma d'azione comunitario. La risoluzione e le decisioni adottate dal 1978(4) in poi costituiscono la base per tale cooperazione.

(2) Vari accordi regionali in materia di inquinamento marino dovuto a cause accidentali, come l'accordo di cooperazione di Bonn, agevolano già l'assistenza reciproca e la cooperazione tra gli Stati membri in questo settore.

(3) Occorre tenere presenti le convenzioni e gli accordi internazionali applicabili ai mari e alle zone marittime europee, quali la convenzione OSPAR, la convenzione di Barcellona e la convenzione di Helsinki.

(4) Il sistema comunitario di informazione è servito a mettere a disposizione degli Stati membri i dati necessari per il controllo e la riduzione dell'inquinamento marino causato dal versamento di ingenti quantità di idrocarburi e di altre sostanze pericolose. Tale sistema verrà semplificato grazie all'impiego di un moderno sistema di elaborazione automatica dei dati.

(5) È necessario istituire un regime di scambio di informazioni rapido ed efficiente.

(6) La task force comunitaria e le altre iniziative intraprese nell'ambito del programma d'azione comunitario hanno garantito un'assistenza pratica alle autorità operative in caso di emergenze dovute ad inquinamento marino e hanno incentivato la cooperazione e la preparazione per un intervento efficiente in caso di incidenti.

(7) Il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile(5) presentato dalla Commissione prevede che le attività comunitarie siano intensificate in particolare per quanto riguarda le emergenze ambientali che includono l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali.

(8) La direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico(6), riveste un'importanza fondamentale nel contesto della presente decisione.

(9) Per "sostanza pericolosa" va intesa qualsiasi sostanza pericolosa o nociva il cui versamento in ambiente marino possa essere causa di preoccupazione.

(10) La cooperazione della Comunità nel campo dell'inquinamento marino da cause accidentali, che si esplica negli interventi contro i rischi, aiuta a realizzare gli obiettivi stabiliti nel trattato promuovendo la solidarietà tra gli Stati membri e contribuendo, ai sensi dell'articolo 174 del trattato, a preservare e a proteggere l'ambiente nonché a proteggere la salute umana.

(11) L'istituzione di un quadro comunitario di cooperazione che fornisca misure di sostegno servirà a sviluppare con efficacia sempre maggiore la cooperazione nell'ambito dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali. Tale quadro dovrebbe in larga misura...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT