Decision No 888/98/EC of the European Parliament and of the Council of 30 March 1998 establishing a programme of Community action to ameliorate the indirect taxation systems of the internal market (Fiscalis programme)

Published date28 April 1998
Subject MatterTaxation,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 126, 28 April 1998
EUR-Lex - 31998D0888 - IT

Decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 1998 recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (Programma Fiscalis)

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 28/04/1998 pag. 0001 - 0005


DECISIONE N. 888/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1998 recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (Programma Fiscalis)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che nel mercato interno è essenziale l'applicazione reale, uniforme ed efficace del diritto comunitario ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta, in particolare per proteggere gli interessi finanziari nazionali e comunitari, tramite la lotta contro l'elusione fiscale e l'evasione fiscale, per evitare distorsioni di concorrenza e per ridurre gli adempimenti imposti alle amministrazioni e ai contribuenti;

(2) considerando che spetta alla Comunità, in collaborazione con gli Stati membri, provvedere a detta applicazione reale, uniforme ed efficace; che, sebbene gli Stati membri assumano la maggiore responsabilità in termini di risorse, la Comunità ha una funzione importante da svolgere nel fornire l'infrastruttura e l'impulso necessario;

(3) considerando che, ai fini dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, è essenziale un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario stesso, e della sua applicazione negli Stati membri, da parte dei funzionari dell'amministrazione delle imposte indirette; che tale livello può essere raggiunto soltanto tramite una buona formazione iniziale e permanente negli Stati membri; che per coordinare e incoraggiare questa formazione è utile anche un'azione della Comunità;

(4) considerando che una cooperazione ampia, reale ed efficace degli Stati membri tra di loro e con la Commissione è importante ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno; che per realizzarla è indispensabile un'infrastruttura comunitaria di comunicazione e di scambio di informazioni; che un impulso comunitario consente di raggiungere più facilmente un livello di cooperazione sufficiente;

(5) considerando che il continuo miglioramento delle procedure amministrative è essenziale per il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno; che sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento di questo obiettivo spetti agli Stati membri, è necessaria un'azione comunitaria supplementare per coordinare e incoraggiare questo miglioramento;

(6) considerando pertanto che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi delle misure previste dalla presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario e che la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi;

(7) considerando che l'esperienza acquisita con il funzionamento dei sistemi di scambio di informazioni a livello comunitario in materia di imposizione indiretta, in particolare del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) di cui al regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (4), ha dimostrato l'utilità dell'informatica per preservare le entrate e nel contempo limitare al massimo gli oneri amministrativi; che tali sistemi si sono rivelati strumenti essenziali di cooperazione, che hanno anche incoraggiato una cooperazione più ampia tra gli Stati membri;

(8) considerando che per garantire un'ulteriore cooperazione è necessario creare sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni e garantirne il funzionamento tenendo conto dell'evolvere delle esigenze dei sistemi di imposizione indiretta;

(9) considerando che l'esperienza acquisita dalla Comunità nell'ambito del programma istituito dalla decisione 93/588/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che adotta un programma d'azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Mattheus-Tax) (5), e nell'ambito delle operazioni di controllo multilaterali ha dimostrato che gli scambi, i seminari e le operazioni di controllo...

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