Decision No 1622/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing a Community action for the European Capital of Culture event for the years 2007 to 2019

Published date03 November 2006
Subject Matterculture,cultura
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 304, 03 November 2006
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3.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304/1

DECISIONE N. 1622/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2006

che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019.
(2) Da uno studio sui risultati ottenuti fino al 2004 dalla manifestazione «Città europea della cultura» emerge che essa ha ripercussioni positive per la risonanza data dai mezzi di comunicazione, lo sviluppo culturale e turistico e il riconoscimento da parte degli abitanti dell'importanza del fatto che la loro città sia stata nominata. L'azione va però ancora migliorata, in particolare per quanto riguarda i suoi effetti a lungo termine sullo sviluppo culturale della città e della regione interessate.
(3) Consentendo alle città di associare le loro regioni circostanti, comprese le isole, è possibile raggiungere un pubblico più vasto e amplificare l'impatto della manifestazione.
(4) I soggetti interessati alla manifestazione hanno sottolineato l'esistenza di problemi nella procedura di selezione istituita dalla decisione n. 1419/1999/CE ed hanno raccomandato il monitoraggio delle proposte, in particolare per migliorarne la dimensione europea, promuovere la concorrenza e ridefinire il ruolo della giuria.
(5) L'importanza e l'impatto della manifestazione «Capitale europea della cultura» richiedono l'istituzione di una procedura di selezione mista, svolta a livello nazionale ed europeo, e l'introduzione di un forte elemento di monitoraggio e consulenza, per integrare una componente nazionale e rafforzare la dimensione europea.
(6) La fase di preparazione è di importanza cruciale per assicurare il successo della manifestazione e il raggiungimento degli obiettivi dell’azione.
(7) Per garantire il valore aggiunto europeo dell'azione, dopo la nomina è necessaria una fase di monitoraggio, in cui in primo luogo venga verificato il rispetto dei criteri stabiliti per il programma culturale e, in secondo luogo, siano offerte una consulenza e assistenza specialistiche.
(8) Andrebbe istituita una giuria composta da sei esperti nazionali e sette esperti europei; l'intera giuria, composta da tredici esperti (la «giuria»), dovrebbe controllare la fase di selezione fino alla nomina della città; soltanto i sette esperti europei della giuria (il «gruppo di monitoraggio e consulenza») dovrebbero controllare il processo di monitoraggio e fornire orientamenti alle capitali europee della cultura dalla fase di monitoraggio fino alla manifestazione.
(9) Onde fornire sostegno e assistenza sia alle città candidate che a quelle nominate, è opportuno che la Commissione attivi un sito Internet dedicato al tema «Capitale europea della cultura» (contenente candidature, selezione, attuazione e link), provvedendo alla sua gestione e al suo regolare aggiornamento.
(10) È importante promuovere la diffusione di buone prassi, in particolare allo scopo di garantire il valore aggiunto europeo dell'iniziativa. Sarebbe pertanto opportuno incoraggiare le reti delle precedenti capitali europee della cultura a svolgere un ruolo costruttivo per quanto riguarda lo scambio di esperienze e buone prassi con le future capitali europee della cultura, in particolare sulla base di scambi durante la fase preparatoria.
(11) È importante che la qualità del programma in relazione agli obiettivi e ai criteri dell'azione e in particolare al suo valore aggiunto europeo sia ricompensata con l'assegnazione di un premio pecuniario.
(12) Onde garantire che la manifestazione «Capitale europea della cultura» abbia effetti duraturi, è auspicabile che la manifestazione e le strutture e le capacità create nel suo contesto vengano utilizzate quale base per una strategia duratura di sviluppo culturale delle città interessate.
(13) Per consentire la partecipazione di paesi terzi alle iniziative culturali europee, sarebbe opportuno studiare la possibilità di un «Mese della cultura» (4) o iniziative analoghe.
(14) La procedura di nomina stabilita nella presente decisione si estende su un periodo di sei anni; poiché la decisione entra in vigore nel 2007, tale procedura sessennale non può quindi essere applicata per gli anni 2011 e 2012. Per tali anni si stabilisce pertanto una procedura di nomina.
(15) Per motivi di chiarezza, la decisione n. 1419/1999/CE dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto

È istituita un’azione comunitaria denominata «Capitale europea della cultura», che ha lo scopo di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e di contribuire a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei.

Articolo 2

Accesso all’azione

1. Le città degli Stati membri e dei paesi che aderiranno all'Unione europea dopo il 31 dicembre 2006 possono essere nominate capitali europee della cultura per un anno, secondo l'ordine figurante nell'allegato.

2. È nominata una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell’elenco di cui all'allegato.

L'ordine cronologico previsto dall'elenco può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati.

Articolo 3

Candidature

1. L’atto di candidatura contiene un progetto culturale di dimensione europea, basato essenzialmente sulla cooperazione culturale, conformemente agli obiettivi e alle azioni di cui all'articolo 151 del trattato.

2. Il programma culturale della manifestazione è realizzato specificamente per l'anno della capitale europea della cultura e mette in luce il valore aggiunto europeo, secondo i criteri di cui all'articolo 4.

3. Il programma è compatibile con qualsiasi strategia o politica culturale nazionale dello Stato membro in questione o, se applicabile nel quadro delle disposizioni istituzionali dello Stato membro, qualsiasi strategia culturale regionale, a condizione che tale strategia o politica non intenda limitare il numero delle città che possono essere nominate capitali europee della cultura ai sensi della presente decisione.

4. Il programma ha una durata di un anno. In casi debitamente giustificati le città nominate possono optare per una durata inferiore.

5. I programmi delle città nominate per lo stesso anno presentano un nesso.

6. Le città possono...

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