Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice v VB and Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti -Serviciul Soluţionare Contestaţii 1.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:512
Date30 June 2022
Docket NumberC-146/21
Celex Number62021CJ0146
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

30 giugno 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Decisioni d’esecuzione 2010/583/UE e 2013/676/UE che autorizzano la Romania a derogare all’articolo 193 di tale direttiva – Meccanismo dell’inversione contabile – Cessione di prodotti del legno – Normativa nazionale che impone una condizione di identificazione ai fini dell’IVA per l’applicazione di detto meccanismo – Principio della neutralità fiscale»

Nella causa C‑146/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 9 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria il 3 marzo 2021, nel procedimento

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

contro

VB,

Direcția Generalā Regionalā a Finanțelor Publice București –Serviciul Soluționare Contestații 1,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J. Passer, presidente di sezione, F. Biltgen e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per VB, da A. Arseni, C. Chiriac, C.-L. Dobrinescu e S. Ilie, avocaţi;

– per il governo rumeno, da E. Gane e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, da O. Serdula, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da A. Armenia e L. Lozano Palacios, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»), nonché del principio della neutralità fiscale.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposta la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice (Direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Bucarest – Amministrazione delle finanze pubbliche del settore 1, Romania) a VB e alla Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Serviciul Soluționare Contestații 1 (Direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Bucarest – Ufficio reclami n. 1, Romania), relativamente alla decisione dell’amministrazione tributaria competente di esigere il pagamento retroattivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a titolo di vendite di legname in piedi, negando all’interessata l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

La direttiva IVA

3 L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA prevede quanto segue:

«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

4 Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario».

5 L’articolo 193 della citata direttiva dispone quanto segue:

«L’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l’imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 e 202».

6 Ai sensi dell’articolo 199, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva:

«1. Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

(...)

2. Quando applicano l’opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono definire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplate e le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tali misure possono applicarsi».

7 L’articolo 213 della direttiva IVA prevede quanto segue:

«1. Il soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.

Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione sia effettuata, alle condizioni da essi definite, per via elettronica.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, primo comma, ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni non soggetti all’IVA in virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, deve dichiarare che effettua tali acquisti quando non sono più soddisfatte le condizioni in presenza delle quali essi non sono soggetti all’imposta previste da tale articolo».

8 Ai sensi dell’articolo 214 di tale direttiva:

«1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:

a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;

b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all’IVA a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l’opzione prevista all’articolo 3, paragrafo 3, per l’assoggettamento all’IVA dei suoi acquisti intracomunitari;

c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio.

2. Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell’articolo 12».

9 L’articolo 395, paragrafo 1, della succitata direttiva è formulato come segue:

«Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull’importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale».

La decisione di esecuzione 2010/583/UE

10 I considerando da 6 a 8 della decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112 (GU 2010, L 256, pag. 27), enunciavano quanto segue:

«(6) I problemi che la Romania...

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