Directive 2002/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 March 2002 amending Council Directive 79/267/EEC as regards the solvency margin requirements for life assurance undertakings

Published date20 March 2002
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles,Approximation of laws,Free movement of workers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 77, 20 March 2002
EUR-Lex - 32002L0012 - IT

Direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 20/03/2002 pag. 0011 - 0016


Direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 5 marzo 2002

che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il piano d'azione per i servizi finanziari, approvato dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 e di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, riconosce che il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione costituisce uno strumento importante per la protezione di coloro che stipulano contratti di assicurazione nel mercato unico, in quanto garantisce che le imprese di assicurazione dispongano di fondi propri adeguati alla natura dei rischi coperti.

(2) La prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio(4), prescrive che le imprese di assicurazione dispongano di margini di solvibilità.

(3) L'obbligo imposto alle imprese di assicurazione di costituire, oltre alle riserve tecniche necessarie per la copertura degli impegni assicurativi contratti, un margine di solvibilità destinato ad ammortizzare gli effetti di eventuali variazioni economiche sfavorevoli costituisce un elemento importante del sistema di vigilanza prudenziale mirante a proteggere gli interessi degli assicurati e dei contraenti di assicurazioni.

(4) Le regole in materia di margine di solvibilità istituite dalla direttiva 79/267/CEE sono state lasciate sostanzialmente immutate dalla legislazione comunitaria successiva e la direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione vita)(5), prevede che la Commissione presenti al comitato delle assicurazioni istituito a norma della direttiva 91/675/CEE(6) una relazione sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità.

(5) La Commissione ha elaborato detta relazione alla luce delle raccomandazioni contenute nella relazione sulla solvibilità delle imprese di assicurazione redatta dalla Conferenza delle autorità di vigilanza nel settore delle assicurazioni degli Stati membri dell'Unione europea.

(6) La relazione giunge alla conclusione che il sistema attuale, semplice e robusto, ha funzionato in modo soddisfacente e si fonda su principi sani ed un'ampia trasparenza, ma rileva talune lacune in casi specifici.

(7) È necessario incrementare il fondo di garanzia minimo in vigore, soprattutto per via dell'incremento dell'importo dei sinistri e delle spese di gestione verificatosi dalla fissazione del fondo minimo stesso.

(8) Per migliorare la qualità del margine di solvibilità, è opportuno limitare la possibilità di includere utili futuri nel margine di solvibilità disponibile subordinandola a determinate condizioni e sopprimendola comunque a partire dal 2009.

(9) Per evitare, in futuro, innalzamenti bruschi di notevole entità del fondo di garanzia minimo, è opportuno istituire un meccanismo che ne preveda l'adeguamento all'evoluzione dell'indice europeo dei prezzi al consumo.

(10) In situazioni particolari, nelle quali i diritti degli assicurati sono a rischio, occorre che le autorità competenti siano abilitate ad intervenire ad uno stadio sufficientemente precoce, pur essendo tenute, nell'esercizio dei loro poteri, ad informare le imprese di assicurazione delle ragioni che motivano il loro intervento, conformemente ai principi di buona amministrazione e di rispetto delle procedure. In presenza di una siffatta situazione, le autorità competenti dovrebbero astenersi dal certificare che l'impresa di assicurazione ha un margine di solvibilità sufficiente.

(11) Tenuto conto dell'evoluzione del mercato per quanto riguarda la copertura di riassicurazione acquistata dagli assicuratori primari, è necessario che le autorità competenti siano abilitate a diminuire in talune condizioni la riduzione del margine di solvibilità richiesto.

(12) È opportuno che la presente direttiva fissi norme minime per il margine di solvibilità e che gli Stati membri d'origine possano emanare norme più restrittive per le imprese di assicurazione autorizzate dalle autorità nazionali competenti.

(13) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 79/267/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 79/267/CEE

La direttiva 79/267/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, il punto 2 è sostituito dal seguente: "2) le mutue assicuratrici:

- il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni, o di ricorrere al concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal senso, e

- per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva non supera 5 milioni di EUR per tre anni consecutivi. In caso di superamento di tale importo per tre anni consecutivi, la presente direttiva si applica a partire dal quarto anno.

Tuttavia, il disposto del presente articolo non osta a che una mutua assicuratrice chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva.";

2) gli articoli 18, 19 e 20 sono sostituiti dai...

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