Directive 2003/17/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 2003 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels (Text with EEA relevance)

Published date22 March 2003
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 76, 22 March 2003
EUR-Lex - 32003L0017 - IT 32003L0017

Direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 22/03/2003 pag. 0010 - 0019


Direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 3 marzo 2003

che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 20 gennaio 2003,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 98/70/CE(4) stabilisce le specifiche ambientali dei carburanti disponibili sul mercato.

(2) L'articolo 95 del trattato prevede che le proposte della Commissione che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e che riguardano, tra l'altro, la salute e la protezione dell'ambiente si basino su un livello di protezione elevato e che il Parlamento europeo e il Consiglio cerchino di conseguire tale obiettivo.

(3) È prevista una revisione della direttiva 98/70/CE per soddisfare i requisiti delle norme comunitarie in materia di qualità dell'aria e i corrispondenti obiettivi, nonché per incorporarvi nuove specifiche complementari alle specifiche obbligatorie già stabilite dagli allegati III e IV della direttiva stessa.

(4) La riduzione del tenore di zolfo della benzina e del combustibile diesel è considerato un elemento utile per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(5) Gli effetti negativi dello zolfo contenuto nella benzina e nel combustibile diesel sull'efficacia delle tecnologie di post-trattamento catalitico dei gas di scarico sono ampiamente documentati per i veicoli stradali e sempre più per quanto riguarda le macchine mobili non stradali.

(6) Per conformarsi ai limiti di emissione imposti dalla direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore(5), e dalla direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli(6), i veicoli stradali si affidano sempre più spesso ai dispositivi catalitici di post-trattamento. Di conseguenza, una riduzione del tenore di zolfo della benzina e del combustibile diesel avrà probabilmente una maggiore incidenza sulle emissioni di scarico rispetto alla modifica di altri parametri dei carburanti.

(7) L'introduzione di carburanti con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg migliorerà il rendimento energetico ottenibile grazie alle nuove tecnologie emergenti del settore automobilistico e dovrebbe essere esaminata per quanto riguarda le macchine mobili non stradali e il loro utilizzo sui veicoli in circolazione dovrebbe consentire una sostanziale diminuzione delle emissioni di inquinanti atmosferici tradizionali. Tali vantaggi compenseranno l'aumento delle emissioni di CO2 dovuto alla produzione di benzina e combustibile diesel a tenore inferiore di zolfo.

(8) È opportuno pertanto predisporre misure che garantiscano l'introduzione e la disponibilità di carburanti con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg. Al riguardo gli incentivi fiscali si sono rivelati efficaci strumenti per promuovere la pronta introduzione di carburanti di più alta qualità in funzione delle esigenze e delle priorità nazionali e per abbreviare il periodo transitorio durante il quale sono distribuite sul mercato due diverse qualità di carburanti. Il ricorso a misure fiscali all'opportuno livello nazionale o comunitario dovrebbe essere promosso e incoraggiato.

(9) La diffusa disponibilità di carburanti con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg creerà i presupposti perché i costruttori automobilistici compiano ulteriori progressi significativi in termini di miglioramento del rendimento energetico dei nuovi veicoli. Il contributo potenziale apportato dai carburanti con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg al fine di conseguire l'obiettivo comunitario di 120 g/km per le emissioni medie di CO2 del nuovo parco veicoli verrà valutato in occasione della revisione, nel 2003, degli impegni ambientali assunti dall'industria automobilistica.

(10) È necessario garantire che a partire dal 1o gennaio 2005 siano disponibili, su una base geografica adeguatamente equilibrata, quantità sufficienti di benzina e combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, in modo da consentire la libera circolazione dei nuovi veicoli funzionanti con questo tipo di carburanti, provvedendo affinché le riduzioni nelle emissioni di CO2 dei nuovi veicoli siano superiori alle emissioni supplementari dovute alla produzione di tali carburanti.

(11) È opportuno che il passaggio completo a benzina e combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg sia previsto a partire dal 1o gennaio 2009 affinché i produttori di carburanti abbiano tempo a sufficienza per realizzare gli investimenti necessari per adattare i loro piani di produzione. Inoltre, il passaggio completo, dal 1o gennaio 2009, a benzina e combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg produrrà una riduzione delle emissioni inquinanti tradizionali causate dal parco dei veicoli in circolazione ed un conseguente miglioramento della qualità dell'aria, garantendo nel contempo che non si verifichi un aumento complessivo delle emissioni di gas ad effetto serra. In questo contesto sarà necessario confermare la data in questione per quanto concerne il combustibile diesel entro il 31 dicembre 2005.

(12) Allo scopo di proteggere la salute dell'uomo e/o l'ambiente in determinati agglomerati o in...

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