Directive 2005/20/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 2005 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Published date16 March 2005
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 70, 16 March 2005
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16.3.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 70/17

DIRETTIVA 2005/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2005

che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Alla luce del recente allargamento dell'Unione europea, va conferita una giusta attenzione alla situazione specifica dei nuovi Stati membri, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero fissati dall'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 94/62/CE (3).
(2) Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea in virtù del trattato di adesione del 16 aprile 2003 necessitano di più tempo per adattare i loro sistemi di riciclaggio e di recupero agli obiettivi della direttiva 94/62/CE.
(3) Poiché lo scopo della presente direttiva, ossia armonizzare gli obiettivi nazionali di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(4) Alla luce dell'ulteriore allargamento dell'Unione europea, va conferita una giusta attenzione anche alla situazione specifica di paesi la cui adesione è prevista per una fase successiva.
(5) La direttiva 94/62/CE va modificata in conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 6 della direttiva 94/62/CE è aggiunto il seguente paragrafo:

«11. Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea in virtù del trattato di adesione del 16 aprile 2003 possono posticipare il raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere b), d) e e) fino ad una data da essi definita che non può essere successiva al 31
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