Directive 2009/58/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coupling device and the reverse of wheeled agricultural or forestry tractors (Codified version) (Text with EEA relevance )
Published date | 30 July 2009 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 198, 30 July 2009 |
30.7.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 198/4 |
DIRETTIVA 2009/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2009
relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote
(versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 79/533/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), è stata modificata in maniera sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
(2) | La direttiva 79/533/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5), e fissa prescrizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei trattori agricoli o forestali per quanto concerne il dispositivo di rimorchio e la retromarcia. Tali prescrizioni tecniche intendono ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per permettere l’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva. |
(3) | La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato III, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Ai fini della presente direttiva, per «trattore» (agricolo o forestale) s’intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell’attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.
2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.
Articolo 2
1. Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE né il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE né l’omologazione nazionale per un tipo di trattore per motivi concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia se questi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I e II.
2. Gli Stati membri non possono rilasciare il documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE per un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
Gli Stati membri possono rifiutare l’omologazione nazionale di un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia se questi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I e II.
Articolo 4
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni...
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