Directive 2009/63/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on certain parts and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) (Text with EEA relevance)

Published date19 August 2009
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 214, 19 August 2009
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19.8.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/23

DIRETTIVA 2009/63/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 74/151/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza, è opportuno procedere alla codificazione di detta direttiva.
(2) La direttiva 74/151/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all’ omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5); e fissa le prescrizioni tecniche inerenti alla progettazione e alla fabbricazione di trattori agricoli o forestali con riferimento, tra l’altro, alla massa massima autorizzata a pieno carico, all’alloggiamento e al montaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione, ai serbatoi di carburante liquido, alla zavorratura, al segnalatore acustico, al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento (silenziatore). Tali prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l’applicazione, per ciascun tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE, relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, si applicano alla presente direttiva.
(3) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato VII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Per trattore (agricolo o forestale) s’intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell’attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Articolo 2

1. Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE né l’omologazione nazionale relativa ad un tipo di trattore per motivi concernenti gli elementi e caratteristiche seguenti, se questi sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati da I a VI:

la massa massima e autorizzata a pieno carico,
l’alloggiamento e il montaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione,
i serbatoi di carburante liquido,
la zavorratura,
il segnalatore acustico,
il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento (silenziatore).

2. Riguardo ai veicoli che non sono conformi alle prescrizioni fissate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata dalla presente direttiva:

non possono rilasciare l’omologazione CE,
possono rifiutare l’omologazione nazionale.

3. Riguardo ai veicoli nuovi che non sono conformi alle prescrizioni fissate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata dalla presente direttiva:

cessano di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della stessa direttiva,
possono rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione di tali veicoli nuovi.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita, l’immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi concernenti gli elementi e le caratteristiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, se questi sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati da I a VI.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a VI, eccetto quelle di cui ai punti 1.1 e 1.4.1.2 dell’allegato VI, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La direttiva 74/151/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato VII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato VII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1) GU C 161 del 13.7.2007, pag. 36.

(2) Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 74) e decisione del Consiglio del 22 giugno 2009.

(3) GU L 84 del 28.3.1974, pag. 25.

(4) Cfr. allegato VII, parte A.

(5) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

MASSA MASSIMA AUTORIZZATA A PIENO CARICO

1. La massa massima autorizzata a pieno carico, tecnicamente ammissibile, indicata dal costruttore, viene adottata come massa massima autorizzata a pieno carico dall’amministrazione competente a condizione che:
1.1. siano soddisfacenti i controlli effettuati dall’amministrazione, in particolare dal punto di vista frenatura e sterzo;
1.2. la massa massima ammissibile a pieno carico e quella ammissibile su ciascuno degli assi, a seconda della categoria del veicolo non superi i valori figuranti nella tabella 1. Tabella 1 Massa massima ammissibile a pieno carico e massa massima ammissibile per asse, in funzione della categoria del veicolo
Categoria del veicolo Numero assi Massa massima ammissibile (t) Massa massima ammissibile per asse
Asse motore (t) Asse non motore (t)
T1, T2, T4.1 2 18 (a pieno carico) 11,5 10
3 24 (a pieno carico) 11,5 10
T3 2 o 3 0,6 (a vuoto) (1) (1)
T4.3 2, 3 o 4 10 (a pieno carico) (1) (1)
2. Quali che siano le condizioni di carico del trattore, il carico trasmesso alla strada dalle ruote anteriori del trattore non dovrà essere inferiore al 20 % della massa a vuoto del trattore stesso.

(1) Per le categorie di veicoli T3 e T4 non occorre fissare un limite per asse, in quanto nel loro caso la massa massima ammissibile a pieno carico o a vuoto è necessariamente limitata.


ALLEGATO II

1. FORMA E DIMENSIONI DEGLI ALLOGGIAMENTI DELLE TARGHE POSTERIORI D’IMMATRICOLAZIONE

Gli alloggiamenti di cui sopra presentano una superficie rettangolare piana o approssimativamente piana delle seguenti dimensioni minime:

lunghezza 255 millimetri oppure 520 millimetri,
larghezza 165 millimetri oppure 120 millimetri.

La scelta deve tenere conto delle dimensioni in vigore negli Stati membri di destinazione.

2. POSIZIONE DEGLI ALLOGGIAMENTI E MONTAGGIO DELLE TARGHE

Gli alloggiamenti devono essere tali che le targhe, montate correttamente, presentino le seguenti caratteristiche:

2.1. Posizione della targa in senso laterale

Il centro della targa non può trovarsi più a destra rispetto al piano di simmetria del trattore.

Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra rispetto al piano verticale parallelo al piano di simmetria del trattore ed essere tangente al punto in cui la sezione trasversale del trattore — larghezza fuori tutto — presenta la sua dimensione maggiore.

2.2. Posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del trattore

La targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria del trattore.

2.3. Posizione della targa rispetto alla verticale

La targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del trattore lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale, e cioè:

2.3.1. di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante il numero d’immatricolazione è inclinata verso l’alto e a
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