Directive 2009/68/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the component type-approval of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural or forestry tractors (Codified version) (Text with EEA relevance)

Published date05 August 2009
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 203, 05 August 2009
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5.8.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 203/52

DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 79/532/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) La direttiva 79/532/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE di cui alla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5), e fissa prescrizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei trattori agricoli e forestali per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.
(3) Con la direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (6), sono state adottate disposizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote. Questi dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa presentano le stesse caratteristiche di quelli dei veicoli a motore e, quindi, i dispositivi che hanno ottenuto un marchio di omologazione CE in conformità delle direttive già adottate in materia nel quadro dell'omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi possono essere usati ugualmente per i trattori.
(4) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva, per «trattore» (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un trattore per motivi inerenti agli elementi seguenti, se questi recano il marchio di omologazione CE previsto nell'allegato I e se sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 2009/61/CE:

a) i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché le lampade a incandescenza per tali proiettori;
b) le luci d'ingombro;
c) le luci di posizione anteriori;
d) le luci di posizione posteriori;
e) le luci di arresto;
f) gli indicatori luminosi di direzione;
g) i catadiottri;
h) i dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore;
i) i proiettori fendinebbia anteriori nonché le lampade per tali proiettori;
j) i proiettori fendinebbia posteriori;
k) i proiettori di retromarcia;
l) le luci di stazionamento.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, l'immissione in circolazione o l'uso di un trattore per motivi inerenti agli elementi seguenti, se questi recano il marchio di omologazione CE previsto nell'allegato I e se sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 2009/61/CE:

a) i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché le lampade di incandescenza per tali proiettori;
b) le luci d'ingombro;
c) le luci di posizione anteriori;
d) le luci di posizione posteriori;
e) le luci di arresto;
f) gli indicatori luminosi di direzione;
g) i catadiottri;
h) i dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore;
i) i proiettori fendinebbia anteriori nonché le lampade per tali proiettori;
j) i proiettori fendinebbia posteriori;
k) i proiettori di retromarcia;
l) le luci di stazionamento.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La direttiva 79/532/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di...

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