Directive 2013/56/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators as regards the placing on the market of portable batteries and accumulators containing cadmium intended for use in cordless power tools, and of button cells with low mercury content, and repealing Commission Decision 2009/603/EC Text with EEA relevance

Published date10 December 2013
Subject MatterInternal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 329, 10 December 2013
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10.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329/5

DIRETTIVA 2013/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) vieta l’immissione sul mercato di pile e accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti oltre lo 0,002 % di cadmio in peso. Tuttavia, le pile e gli accumulatori portatili destinati all’uso negli utensili elettrici senza fili sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale divieto.
(2) La Commissione ha riesaminato tale deroga a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/66/CE.
(3) Tale riesame ha consentito di concludere che, al fine di diminuire gradualmente il quantitativo di cadmio rilasciato nell’ambiente, è opportuno che il divieto di utilizzo di cadmio sia esteso alle pile e agli accumulatori portatili destinati all’uso negli utensili elettrici senza fili poiché sono disponibili sul mercato adeguati sostituti privi di cadmio per tali strumenti, nella fattispecie le tecnologie per le batterie a nichel-metallo idruro e agli ioni di litio.
(4) È opportuno che la deroga in vigore per pile e accumulatori portatili destinati all’uso negli utensili elettrici senza fili continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire all’industria del riciclaggio e ai consumatori lungo l’intera filiera di adeguare ulteriormente le pertinenti tecnologie sostitutive in tutte le regioni dell’Unione in modo uniforme.
(5) La direttiva 2006/66/CE vieta l’immissione sul mercato di tutte le pile o accumulatori, incorporati o meno in apparecchi, contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso. Tuttavia, tale divieto non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso. Il mercato unionale delle pile a bottone si sta già orientando verso le pile a bottone prive di mercurio. È pertanto opportuno vietare l’immissione sul mercato di pile a bottone contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso.
(6) In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario che i poteri conferiti alla Commissione ai sensi della direttiva 2006/66/CE siano allineati agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(7) Al fine di integrare o modificare la direttiva 2006/66/CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo ai criteri per valutare l’equivalenza delle condizioni di trattamento e riciclaggio al di fuori dell’Unione, l’etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili e per autoveicoli nonché le deroghe alle prescrizioni in materia di etichettatura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(8) Ove opportuno, i requisiti in materia di registrazione del produttore e il formato dovrebbero essere conformi alle norme e al formato di registrazione stabiliti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, e dell’allegato X, parte A, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(9) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/66/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto attiene agli accordi transitori concernenti i tassi di raccolta minimi, una metodologia comune per il calcolo delle vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali e norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio, nonché un questionario o uno schema per le relazioni nazionali sull’attuazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(10) La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) è stata abrogata dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2010.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/66/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/66/CE è così modificata:

1) l’articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso fino al 1o ottobre 2015.»;
b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) utensili elettrici senza fili; tale deroga relativa agli utensili elettrici senza fili si applica fino al 31 dicembre 2016.»;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Per quanto concerne le pile a bottone per le protesi acustiche, la Commissione mantiene sotto esame la deroga di cui al paragrafo 2 e informa il Parlamento europeo e il Consiglio sulla disponibilità di pile a bottone per protesi acustiche conformi al paragrafo 1, lettera a), al più tardi entro il 1o ottobre 2014. Qualora giustificato dalla mancanza di disponibilità di pile a bottone per protesi acustiche conformi al paragrafo 1, lettera a), la Commissione correda la sua relazione di una pertinente proposta volta a escludere le pile a bottone per le protesi acustiche dal divieto di cui al paragrafo 2.»;
2) all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti della presente direttiva ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all’articolo 4, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;
3) all’articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, disposizioni transitorie per
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