Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers Text with EEA relevance

Published date30 April 2014
Subject Matterpolítica social,libre circulación de trabajadores,politica sociale,libera circolazione dei lavoratori,politique sociale,libre circulation des travailleurs
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 128, 30 de abril de 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 128, 30 aprile 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 128, 30 avril 2014
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30.4.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 128/8

DIRETTIVA 2014/54/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La libera circolazione dei lavoratori è una delle libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione nonché uno dei pilastri del mercato interno dell'Unione sancita dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Questo principio trova ulteriore applicazione nel diritto dell'Unione mirante a garantire il pieno esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Il termine «loro familiari» dovrebbe avere lo stesso significato del termine definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che si applica anche ai familiari di lavoratori frontalieri.
(2) La libera circolazione dei lavoratori è inoltre un elemento chiave per lo sviluppo di un vero e proprio mercato del lavoro dell'Unione, in quanto consente ai lavoratori di trasferirsi in zone in cui vi è carenza di manodopera o vi sono maggiori possibilità di occupazione, aiutando così più persone a trovare un impiego che risponda meglio alle loro competenze ed evitando le strozzature sul mercato del lavoro.
(3) La libera circolazione dei lavoratori conferisce a ogni cittadino dell'Unione, indipendentemente dal luogo di residenza, il diritto di trasferirsi liberamente in un altro Stato membro per potervi lavorare e/o soggiornare per motivi di lavoro. Questo principio li tutela contro la discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'accesso all'impiego, le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare la retribuzione, il licenziamento, nonché i vantaggi sociali e fiscali, garantendo loro la parità di trattamento, secondo la legislazione, le prassi e i contratti collettivi nazionali, rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante. Dovrebbero godere di tali diritti, senza discriminazioni, tutti i cittadini dell'Unione che esercitino il diritto di libera circolazione, compresi i lavoratori permanenti, stagionali e frontalieri. È opportuno distinguere fra libera circolazione dei lavoratori e libertà di prestazione di servizi, che include il diritto delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro e quindi di distaccare temporaneamente i propri dipendenti in tale Stato membro al fine di svolgere l'attività necessaria per la prestazione di servizi in tale Stato membro.
(4) In relazione ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione, l'articolo 45 TFUE conferisce diritti sostanziali per l'esercizio di libertà fondamentale che sono ulteriormente specificati nel regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(5) L'effettivo esercizio della libera circolazione dei lavoratori non è tuttavia ancora una realtà e molti lavoratori dell'Unione spesso ignorano i loro diritti in materia di libera circolazione. A causa, tra l'altro, della loro posizione potenzialmente più vulnerabile, i lavoratori dell'Unione possono ancora subire restrizioni o ostacoli ingiustificati all'esercizio del loro diritto di libera circolazione, come il mancato riconoscimento delle qualifiche, discriminazioni fondate sulla nazionalità e sfruttamenti quando si spostano in un altro Stato membro. Tra la legge e la sua applicazione pratica vi è dunque un divario che deve essere affrontato.
(6) Nel luglio 2010, nella comunicazione dal titolo «Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi», la Commissione ha indicato la propria intenzione di analizzare i modi per affrontare i nuovi bisogni e le sfide emergenti, soprattutto alla luce dei nuovi tipi di mobilità, che i lavoratori dell'Unione e i loro familiari si trovano ad affrontare. Ha inoltre precisato che, nel contesto della nuova strategia per il mercato interno, avrebbe riflettuto su come promuovere e migliorare i meccanismi per un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione. La Commissione ha inoltre sintetizzato gli sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, in particolare, relativamente all'ambito di applicazione soggettivo del diritto dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori e al merito dei diritti goduti dai lavoratori dell'Unione e dalle loro famiglie.
(7) Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione intitolata «Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione», del 27 ottobre 2010, la Commissione ha individuato nell'applicazione divergente e non corretta della normativa dell'Unione relativa al diritto di libera circolazione uno dei principali ostacoli contro cui si scontrano i cittadini dell'Unione nell'esercizio effettivo dei loro diritti sanciti dalla legislazione dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di intervenire al fine di agevolare la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di paesi terzi applicando rigorosamente le norme dell'Unione, anche in materia di non discriminazione, promuovendo le buone prassi e la conoscenza sul campo della normativa dell'Unione e accelerando la diffusione, presso i cittadini dell'Unione, di informazioni sui diritti connessi alla libera circolazione (azione 15 della relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione). Nella relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione intitolata «Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro», la Commissione ha inoltre trattato la necessità di eliminare gli ostacoli amministrativi e di semplificare le procedure per i cittadini dell'Unione che vivono, lavorano e viaggiano in altri Stati membri.
(8) Nella comunicazione della Commissione «Verso una ripresa fonte di occupazione» del 18 aprile 2012 (pacchetto per l'occupazione), la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta legislativa al fine di sostenere i lavoratori mobili (informazioni e consulenza) nell'esercizio dei diritti derivanti dal TFUE e dal regolamento (UE) n. 492/2011, e ha invitato gli Stati membri ad accrescere la consapevolezza e l'accesso ai diritti conferiti dalla normativa dell'Unione in materia di lotta alla discriminazione, parità di genere e libera circolazione dei lavoratori, nonché a permettere e agevolare l'accesso dei cittadini dell'Unione all'impiego nel settore pubblico conformemente alla legislazione dell'Unione quale interpretata dalla Corte di giustizia europea. In tale contesto, risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che la limitazione dell'accesso a determinati impieghi nella pubblica amministrazione ai cittadini di uno Stato membro dev'essere interpretata in senso restrittivo e riguarda solo posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche.
(9) Affinché i diritti e la parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari possano essere tutelati, è essenziale applicare e attuare adeguatamente ed effettivamente l'articolo 45 TFUE e il regolamento (UE) n. 492/2011 nonché avere consapevolezza dei diritti, mentre un'attuazione insoddisfacente compromette l'efficacia delle norme dell'Unione vigenti in questa materia e mette a rischio i diritti e la tutela dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari.
(10) È inoltre necessaria un'applicazione più efficace e uniforme dei diritti conferiti dalla normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori per garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
(11) È opportuno migliorare l'applicazione e il controllo delle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori per far sì che i lavoratori dell'Unione e i loro familiari, nonché i datori di lavoro, le autorità pubbliche e altre persone interessate, siano meglio informati dei diritti e delle responsabilità in materia di libera circolazione per dare ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari assistenza e protezione nell'esercizio di tali diritti e per combattere l'elusione di tali norme da parte delle autorità pubbliche e dei datori di lavoro pubblici o privati. In tale contesto gli Stati membri possono anche prendere in considerazione gli effetti di una maggiore mobilità, quali una «fuga dei cervelli» o una «fuga dei giovani».
(12) Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme sostanziali dell'Unione relative alla libera circolazione dei lavoratori e di controllare la conformità a tali norme, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per tutelare i lavoratori dell'Unione e i loro familiari che esercitano il
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