Directive 95/62/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1995 on the application of open network provision (ONP) to voice telephony

Published date30 December 1995
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Freedom of establishment,Telecommunications
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 321, 30 December 1995
EUR-Lex - 31995L0062 - IT 31995L0062

Direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 30/12/1995 pag. 0006 - 0024


DIRETTIVA 95/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1995

sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazione mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (4), dispone tra l'altro l'adozione di una direttiva specifica per la creazione di condizioni di fornitura della rete aperta per il servizio di telefonia vocale;

(2) considerando che, a norma della suddetta direttiva, il regime di fornitura di una rete aperta (ONP) si applica alle reti pubbliche di telecomunicazione e, se del caso, ai servizi pubblici di telecomunicazione; che, quindi, l'applicazione dell'ONP al servizio di telefonia vocale deve comprendere anche l'applicazione dell'ONP alla rete su cui viene fornito il servizio di telefonia vocale;

(3) considerando che le condizioni dell'ONP per l'accesso alle reti e ai servizi di telefonia pubblici fissi e l'impiego degli stessi debbono essere applicate a tutte le tecnologie di rete attualmente in uso negli Stati membri, comprese le reti telefoniche analogiche, le reti numeriche e la rete digitale di servizi integrati (Integrated Service Data Network - ISDN);

(4) considerando che la presente direttiva non si applica ai servizi di telefonia mobile; che si applica invece all'impiego delle reti telefoniche pubbliche fisse da parte dei gestori dei servizi pubblici di telefonia mobile, in particolare per quanto concerne l'interconnessione delle reti telefoniche mobili alla rete telefonica pubblica fissa in un singolo Stato membro, al fine di realizzare servizi completi su scala comunitaria; che la presente direttiva non si applica all'interconnessione diretta tra gestori dei servizi pubblici di telefonia mobile;

(5) considerando che la presente direttiva non si applica a servizi o prestazioni forniti ai punti terminali di rete localizzati all'esterno della Comunità;

(6) considerando che la direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (5) stabilisce che gli Stati membri provvedano all'abolizione dei diritti esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazione diversi dai servizi di telefonia vocale; che detta direttiva non si applica al servizio telex, alla radiotelefonia mobile, al radioavviso;

(7) considerando che taluni Stati membri hanno abolito i diritti esclusivi per la fornitura dei servizi di telefonia vocale e della rete pubblica di telecomunicazioni; che detti Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché tutti gli utenti possano abbonarsi ai servizi armonizzati di telefonia conformemente alla presente direttiva; che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero ostacolare l'accesso ai mercati dei servizi di telefonia vocale né la fornitura della rete pubblica di telecomunicazioni;

(8) considerando che il servizio di telefonia vocale è diventato importante per motivi sociali ed economici e che, all'interno della Comunità, tutti debbono avere il diritto di abbonarsi a tale servizio; che, in applicazione del principio della non discriminazione, il servizio di telefonia vocale deve essere offerto e fornito, a richiesta, senza alcuna discriminazione a tutti gli utenti; che il principio di non discriminazione si applica, tra l'altro, alla disponibilità dell'accesso tecnico, alle tariffe, alla qualità del servizio, ai tempi di consegna, all'equa distribuzione di capacità in caso di scarsità, ai tempi di riparazione, alla disponibilità delle informazioni relative alle reti e alla clientela, fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e della vita privata;

(9) considerando che, conformemente alla direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri che mantengono diritti esclusivi per l'installazione e la gestione delle reti pubbliche debbono adottare le misure necessarie per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per l'accesso alla rete e il suo uso; che è necessario definire in modo armonizzato quali sono le specifiche che debbono essere pubblicate e in quale forma, per agevolare la fornitura di servizi di telecomunicazione all'interno dei singoli Stati membri e tra gli Stati membri, in particolare la fornitura di servizi da parte di società, imprese o persone fisiche con sede in uno Stato membro diverso da quello della società, impresa o persona fisica cui i servizi sono diretti;

(10) considerando che, in conformità con il principio della separazione tra funzioni di regolamentazione e funzioni di gestione, negli Stati membri sono state create autorità nazionali di regolamentazione; che, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'autorità nazionale di regolamentazione di ciascuno Stato membro dovrà svolgere un ruolo importante ai fini dell'attuazione della presente direttiva, soprattutto nelle questioni concernenti la pubblicazione degli obiettivi e delle statistiche delle prestazioni, le date relative all'introduzione di prestazioni supplementari, le opportune consultazioni con gli utenti/consumatori e le relative associazioni, il controllo dei piani di numerazione, la vigilanza sulle condizioni di impiego e la risoluzione delle controversie, nonché nell'assicurare un equo trattamento agli utenti in tutta la Comunità; che le autorità nazionali di regolamentazione devono disporre dei mezzi necessari per adempiere pienamente tali compiti;

(11) considerando che la qualità del servizio, quale è percepita dagli utenti, costituisce un aspetto essenziale del servizio fornito; che i parametri della qualità del servizio e delle prestazioni conseguite debbono essere pubblicati a vantaggio degli utenti; che, per poter valutare la convergenza, su scala comunitaria, in materia di qualità del servizio, sono necessari parametri armonizzati della qualità del servizio e metodi di misurazione comuni; che alle varie categorie di utenti corrispondono differenti livelli di qualità del servizio, ognuno dei quali può richiedere una tariffa differente;

(12) considerando che, nei rapporti con gli organismi di telecomunicazione, gli utenti della rete telefonica pubblica fissa debbono avere almeno diritti analoghi a quelli di cui godono nei confronti dei fornitori di altri beni e servizi; che gli organismi di telecomunicazione non debbono godere di una indebita tutela giuridica nei rapporti con gli utenti della rete telefonica pubblica fissa;

(13) considerando che un accordo tra le parti interessate può costituire un contratto; che, al fine di evitare clausole contrattuali inique, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di esigere modifiche delle condizioni imposte dagli organismi di telecomunicazione agli utenti nei loro contratti; che gli Stati membri possono decidere se le proprie autorità di regolamentazione debbano procedere all'esame delle condizioni contrattuali prima dell'applicazione da parte degli organismi di telecomunicazione o in qualsiasi momento a richiesta dell'utente;

(14) considerando che la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1) offre già a questi ultimi una protezione generale per quanto riguarda le condizioni contrattuali; che tuttavia, ai fini della presente direttiva, è necessario completare questa protezione generale con l'aggiunta di norme più specifiche che dovrebbero applicarsi a tutti i consumatori;

(15) considerando che, oltre ai servizi di base di telefonia vocale resi disponibili agli utenti, è auspicabile garantire, qualora tecnicamente fattibile e economicamente conveniente, l'offerta agli utenti di un gruppo minimo armonizzato di prestazioni supplementari avanzate di telefonia vocale, per le comunicazioni all'interno di uno Stato membro e tra Stati membri;

(16) considerando che il 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo su un «modus vivendi» relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato;

(17) considerando che la fornitura in risposta alla domanda di mercato di prestazioni supplementari di telefonia vocale, oltre al gruppo minimo armonizzato di prestazioni di telefonia vocale qui descritte, non deve ostacolare la fornitura delle prestazioni di base di telefonia vocale e non deve comportare aumenti eccessivi dei prezzi per il servizio di base di telefonia vocale;

(18) considerando che le condizioni armonizzate relative al servizio di telefonia vocale devono consentire agli Stati membri di determinare le scadenze di attuazione, dati i diversi livelli della domanda di mercato e di sviluppo tecnico della rete;

(19) considerando che la Commissione ha pubblicato le linee direttrici sull'applicazione delle regole di concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni (2) per potere, in particolare, chiarire le modalità di applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza nei casi in cui gli organismi di telecomunicazione cooperino al fine di rendere possibile l'interconnessione su scala comunitaria tra reti pubbliche e servizi;

(20) considerando...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT