Directive 96/1/EC of the European Parliament and of the Council of 22 January 1996 amending Directive 88/77/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from diesel engines for use in vehicles

Published date17 February 1996
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 40, 17 February 1996
EUR-Lex - 31996L0001 - IT

Direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che modifica la direttiva 88/77/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 17/02/1996 pag. 0001 - 0009


DIRETTIVA 96/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1996 che modifica la direttiva 88/77/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che è opportuno adottare misure nell'ambito del mercato interno;

considerando che il primo programma di azione della Comunità europea in materia di protezione dell'ambiente (4), approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973, esige che si tenga conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e che le direttive già adottate siano modificate in tal senso; che il quinto programma di azione, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio nella risoluzione del 1° febbraio 1993 (5), prevede che siano compiuti ulteriori interventi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

considerando che l'obiettivo di ridurre il livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore ed il buon funzionamento del mercato interno per i veicoli non possono essere realizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri bensì mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore;

considerando che è pacifico che lo sviluppo dei trasporti nella Comunità ha inciso notevolmente sull'ambiente; che alcune previsioni ufficiali relative all'aumento dell'intensità del traffico si sono rivelate inferiori ai dati reali; che, per tale motivo, occorre definire norme rigorose in materia di emissioni per tutti i veicoli a motore;

considerando che la direttiva 88/77/CEE (6) prescrive i valori limite per le emissioni di ossido di carbonio, idrocarburi incombusti e ossidi di azoto prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati ai veicoli a motore, basati su una procedura di prova rappresentativa delle condizioni europee di circolazione per i veicoli in questione; che la direttiva 91/542/CEE prevede due fasi, di cui la prima (1992-1993) coincide con le date di entrata in vigore delle nuove norme europee in materia di emissioni delle autovetture; che la seconda fase (1995-1996) introduce una prospettiva a più lungo termine per l'industria automobilistica europea fissando valori limite basati sul previsto progresso delle tecnologie attualmente in fase di sviluppo, in modo da assegnare all'industria un periodo di tempo sufficiente al perfezionamento delle tecnologie medesime;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 91/542/CEE, la Commissione deve riferire al Consiglio, entro la fine del 1993, sui progressi realizzati in merito alla disponibilità delle tecniche di controllo delle emissioni inquinanti l'atmosfera prodotte dai motori ad accensione spontanea, in particolare da quelli di potenza uguale o inferiore a 85 kW; che la relazione deve riguardare anche i nuovi metodi statistici per il controllo della conformità della produzione; che, alla luce della relazione, la Commissione presenta eventualmente al Consiglio una proposta volta a...

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