Directive 97/50/EC of the European Parliament and of the Council of 6 October 1997 amending Directive 93/16/EEC to facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of their diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications

Published date24 October 1997
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 291, 24 October 1997
EUR-Lex - 31997L0050 - IT 31997L0050

Direttiva 97/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 24/10/1997 pag. 0035 - 0037


DIRETTIVA 97/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), tenuto conto del progetto comune approvato il 28 maggio 1997 dal comitato di conciliazione,

considerando l'esigenza di introdurre procedure idonee per l'aggiornamento delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 2 e degli articoli 26 e 27 della direttiva 93/16/CEE (4), in modo da rispecchiare le frequenti modifiche che intervengono nella formazione e nelle designazioni delle specializzazioni mediche negli Stati membri;

considerando che il ricorso a tali procedure, previste dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5), consentirebbe di migliorare l'efficienza del processo decisionale della Comunità, agevolando in questo modo l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di quei medici specialisti i cui diritti dipendono dall'aggiornamento delle suddette disposizioni;

considerando che le procedure previste dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio dovranno essere applicate in base al modus vivendi (6) in materia di comitatologia, concordato tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, fino a quando non verrà attuata una revisione dei trattati a norma dell'articolo N, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;

considerando che occorre prevedere un aggiornamento dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 7...

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