Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

Published date01 December 2015
Subject Matterrapprochement des législations,produits laitiers,denrées alimentaires,ravvicinamento delle legislazioni,prodotti lattiero-caseari,alimentari,aproximación de las legislaciones,productos lácteos,productos alimenticios
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 314, 1er décembre 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 314, 1o dicembre 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 314, 1 de diciembre de 2015
TESTO consolidato: 32015L2203 — IT — 01.12.2015

02015L2203 — IT — 01.12.2015 — 000.001


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►B DIRETTIVA (UE) 2015/2203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 1)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 244, 22.9.2017, pag. 11 (2015/2203)




▼B

DIRETTIVA (UE) 2015/2203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio



Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) «caseina acida alimentare» : il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo acido precipitato del latte scremato e/o di altri prodotti ottenuti dal latte;
b) «caseina presamica alimentare» : il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo del latte scremato e/o di altri prodotti ottenuti dal latte; il coagulo è ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti;
c) «caseinati alimentari» : i prodotti del latte ottenuti dall'azione della caseina alimentare o dal coagulo della cagliata della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da essiccatura.

Articolo 3

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili:

a) affinché i prodotti di cui all'articolo 2 siano commercializzati con le denominazioni ivi specificate soltanto se rispondono alle disposizioni della presente direttiva e alle norme dei relativi allegati I e II; e

b) affinché le caseine e i caseinati che non soddisfano le norme stabilite nell'allegato I, sezione I, lettere b) e c), nell'allegato I, sezione II, lettere b) e c), o nell'allegato II, lettere b) e c), non siano utilizzati per la preparazione di alimenti e, ove legalmente commercializzati per altri usi, siano denominati ed etichettati in modo da non indurre l'acquirente in errore sulla loro natura, qualità ed uso al quale sono destinati.

Articolo 4

Etichettatura

1. Le seguenti indicazioni figurano sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti lattiero-caseari definiti all'articolo 2, in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:

a) la denominazione fissata per i prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 2, lettere a), b) e c), con un'indicazione, per i caseinati alimentari, del o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d);

b) per i prodotti commercializzati in miscele:

i) la dicitura «miscela di …» seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente,

ii) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d),

iii) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari;

c) la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi;

d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione, dell'importatore nel mercato dell'Unione;

e) per i prodotti importati dai paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine;

f) l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.

In deroga al primo comma, le indicazioni di cui alla lettera b), punto iii), e al primo comma, lettere c), d) ed e), possono figurare anche solo in un documento di accompagnamento.

2. Uno Stato membro vieta nel suo territorio il commercio dei prodotti lattiero-caseari definiti all'articolo 2, lettere a), b) e c), se le indicazioni di cui al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo non figurano in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti dello Stato membro in cui i prodotti sono commercializzati, a meno che tale informazione sia fornita dall'operatore del settore alimentare con altri mezzi. Le suddette indicazioni possono figurare in varie lingue.

3. Qualora il tenore minimo di proteine del latte stabilito all'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, all'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e all'allegato II, lettera a), punto 2, risulti superato nei prodotti lattiero-caseari definiti all'articolo 2, ciò può, fatte salve altre disposizioni previste dal diritto dell'Unione, essere indicato in modo adeguato sugli imballaggi, i recipienti o le etichette dei prodotti.

Articolo 5

Delega di potere

Per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili e del progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6, al fine di modificare le norme stabilite agli allegati I e II.

Articolo 6

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga consultazioni con esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 dicembre 2015. La Commissione elabora...

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