Directive (EU) 2016/1034 of the European Parliament and of the Council of 23 June 2016 amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments (Text with EEA relevance)

Published date30 June 2016
Subject MatterFreedom of establishment,Financial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 175, 30 June 2016
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30.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175/8

DIRETTIVA (UE) 2016/1034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2016

che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (assieme, il «nuovo quadro normativo») rappresentano i principali atti legislativi in materia finanziaria adottati a seguito della crisi finanziaria per quanto riguarda i mercati mobiliari, gli intermediari mobiliari e le sedi di negoziazione. Il nuovo quadro normativo rafforza e sostituisce la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(2) Il nuovo quadro normativo regola i requisiti applicabili alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dati e alle imprese di paesi terzi che forniscono servizi o attività di investimento nell'Unione. Esso armonizza il regime di limiti di posizioni su derivati su merci, al fine di migliorare la trasparenza, favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e prevenire gli abusi di mercato. Esso introduce inoltre norme sulle negoziazioni algoritmiche ad alta frequenza e migliora la vigilanza dei mercati finanziari tramite l'armonizzazione delle sanzioni amministrative. Inoltre, sviluppando le norme vigenti, il nuovo quadro normativo rafforza la tutela degli investitori introducendo requisiti rigorosi in materia di organizzazione e di norme di comportamento. Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva 2014/65/UE entro il 3 luglio 2016.
(3) Il nuovo quadro normativo dispone che le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici forniscano alle autorità competenti dati di riferimento sugli strumenti finanziari che descrivano in maniera uniforme le caratteristiche di ogni strumento finanziario che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE. I predetti dati sono utilizzati anche per altre finalità, ad esempio per il calcolo delle soglie di liquidità e di trasparenza, così come per la segnalazione delle posizioni su derivati su merci.
(4) Per la raccolta efficiente e armonizzata dei dati è in fase di sviluppo una nuova infrastruttura, il sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari (Financial Instruments Reference Data System — «FIRDS») da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»), in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Il FIRDS interesserà un'ampia gamma di strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e collegherà i flussi di dati tra l'ESMA, le autorità nazionali competenti e le sedi di negoziazione in tutta l'Unione. La stragrande maggioranza dei nuovi sistemi informatici su cui si basa il FIRDS dovrà essere realizzata partendo da zero, sulla base di nuovi parametri.
(5) Gli Stati membri devono porre in essere le misure di recepimento della direttiva 2014/65/UE a decorrere dal 3 gennaio 2017. Tuttavia, a causa dell'entità e della complessità dei dati che devono essere raccolti e trattati affinché il nuovo quadro normativo diventi operativo, in particolare per la segnalazione delle operazioni, i calcoli a fini di trasparenza e la segnalazione delle posizioni su derivati su merci, né le parti interessate, quali le piattaforme di negoziazione, né le autorità nazionali competenti né l'ESMA sono in grado di assicurare che le necessarie infrastrutture di raccolta dei dati saranno realizzate e operative entro la predetta data.
(6) L'assenza delle necessarie infrastrutture di raccolta dei dati avrebbe implicazioni sull'intero ambito di applicazione del nuovo quadro normativo. Senza dati, non sarebbe possibile stabilire con precisione quali strumenti finanziari rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo quadro normativo. Inoltre, non sarebbe possibile adattare le norme sulla trasparenza pre- e post-negoziazione in modo da poter determinare quali strumenti sono liquidi e fissare i casi in cui concedere deroghe o consentire la pubblicazione differita.
(7) In assenza delle necessarie infrastrutture di raccolta dei dati, le sedi di negoziazione e le imprese di investimento non sarebbero in grado di segnalare alle autorità competenti le operazioni eseguite. Senza la segnalazione delle posizioni su derivati su merci, sarebbe difficile far rispettare i limiti di posizioni su tali derivati su merci. Senza la segnalazione delle posizioni, sarebbe limitata la capacità di individuare in modo efficace le violazioni dei limiti di posizioni. Molti dei requisiti in materia di negoziazione algoritmica dipendono anch'essi dalla disponibilità di dati.
(8) L'assenza delle necessarie infrastrutture di raccolta dei dati renderebbe inoltre difficile per le imprese di investimento applicare le norme sull'esecuzione alle condizioni migliori. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici non sarebbero in grado di pubblicare i dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni nelle sedi di negoziazione. Le imprese di investimento non disporrebbero di dati
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