Directive (UE) 2018/597 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 92/66/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

Published date23 April 2018
Subject Matterlegislazione veterinaria,ravvicinamento delle legislazioni,législation vétérinaire,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 103, 23 aprile 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 103, 23 avril 2018
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23.4.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 103/4

DIRETTIVA (UE) 2018/597 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2018

che modifica la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/66/CEE del Consiglio (3) stabilisce le misure di lotta da prendere a livello dell'Unione in caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle nei volatili, nei piccioni viaggiatori e in altri uccelli tenuti in cattività.
(2) L'articolo 15 della direttiva 92/66/CEE dispone che il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle sia quello di cui all'allegato V della medesima direttiva. L'allegato V di tale direttiva fa debito riferimento a tale laboratorio e ne elenca le competenze e i compiti.
(3) L'articolo 19 della direttiva 92/66/CEE stabilisce le misure di controllo che gli Stati membri debbano adottare qualora esista il sospetto che piccioni viaggiatori o uccelli tenuti in cattività possano essere infettati dalla malattia di Newcastle. Il medesimo articolo dispone che, qualora risulti necessario per la corretta applicazione delle misure di controllo, gli Stati membri siano tenuti a fornire alla Commissione informazioni sulla situazione della malattia e sulle misure di controllo applicate in conformità del modello figurante nell'allegato VI di tale direttiva.
(4) L'articolo 21 della direttiva 92/66/CEE dispone che ciascuno Stato membro debba redigere un piano di emergenza nel quale sono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle e che i criteri da applicare per l'elaborazione di tale piano siano quelli stabiliti nell'allegato VII di detta direttiva.
(5) L'articolo 24 della direttiva 92/66/CEE dispone che gli allegati della medesima direttiva debbano essere modificati, se e quando necessario, dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle ricerche e delle procedure di diagnosi.
(6) Negli allegati V, VI e VII della direttiva 92/66/CEE figurano rispettivamente: i) il nome e l'indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle, nonché le sue competenze e i suoi compiti; ii) il modello che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare alla Commissione la situazione della malattia e le misure di controllo applicate; e iii) i criteri minimi che gli Stati membri devono seguire per redigere i piani di emergenza nei quali sono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle.
(7) Al fine di semplificare e snellire le procedure di lotta contro la malattia di Newcastle, in particolare tenendo conto delle nuove norme per la designazione dei laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nonché del nuovo sistema che prevede l'adozione di atti di esecuzione, di cui all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e al fine di uniformare le condizioni per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE, è opportuno sopprimere gli allegati V, VI e VII della medesima direttiva e attribuire alla Commissione competenze di esecuzione nei settori disciplinati da tali allegati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(8) Per ragioni di chiarezza, le competenze e i compiti del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle dovrebbero essere stabiliti all'articolo 15 della direttiva 92/66/CEE, mentre i criteri relativi ai piani di emergenza dovrebbero essere stabiliti all'articolo 21 della medesima direttiva.
(9) Per motivi di coerenza e di efficacia, gli Stati membri dovrebbero assicurare un tempestivo recepimento delle disposizioni della presente direttiva.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 92/66/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 92/66/CEE

La direttiva 92/66/CEE è così modificata:

1) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 1. La Commissione designa, mediante atti di esecuzione, un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25. 2. Le competenze e i compiti del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle sono:
a)
...

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