Directive2014/63/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Directive 2001/110/EC relating to honey

Published date03 June 2014
Subject MatterInternal market - Principles,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 164, 3 June 2014
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3.6.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164/1

DIRETTIVA 2014/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2001/110/CE del Consiglio (3) definisce il miele come la sostanza dolce naturale prodotta dalle Apis mellifera («api»). Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto fruttosio e glucosio, nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele. La direttiva 2001/110/CE limita l'intervento umano che potrebbe alterare la composizione del miele e ne consente pertanto la conservazione del carattere naturale. In particolare, la direttiva 2001/110/CE proibisce l'aggiunta di qualsivoglia ingrediente alimentare al miele, compresi gli additivi, e qualunque altra aggiunta che non sia di miele. Analogamente, la direttiva proibisce l'eliminazione di qualunque componente specifica del miele, incluso il polline, a meno che tale eliminazione non sia inevitabile nel corso dell'estrazione di sostanze estranee. Tali requisiti sono conformi alla norma del Codex Alimentarius per il miele (Codex Stan 12-1981).
(2) Il polline fa parte dei criteri di composizione del miele di cui alla direttiva 2001/110/CE. Le prove disponibili, inclusi i dati empirici e scientifici, confermano che le api sono all'origine della presenza di polline nel miele. I granuli pollinici cadono nel nettare raccolto dalle api. Nell'alveare, il nettare raccolto e contenente granuli pollinici è trasformato in miele dalle api. Stando ai dati disponibili, il polline aggiuntivo nel miele può provenire dal polline sui peli delle api, dal polline nell'aria all'interno dell'alveare e dal polline immagazzinato dalle api in celle e rilasciato in seguito all'apertura accidentale di tali celle durante l'estrazione del miele da parte degli operatori alimentari. Il polline può pertanto entrare nell'alveare grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele, indipendentemente dal fatto che gli operatori alimentari estraggano o meno tale miele. Inoltre, l'aggiunta intenzionale di polline al miele da parte degli operatori alimentari è vietata dalla direttiva 2001/110/CE.
(3) Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) definisce «ingrediente» qualunque sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Tale definizione implica un uso intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento. Tenendo conto del carattere naturale del miele e in particolare dell'origine naturale della presenza di componenti specifiche del miele, essendo il polline una componente naturale specifica del miele, non dovrebbe essere considerato «ingrediente» del miele ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011.
(4) La presente direttiva fa salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) al miele contenente polline geneticamente modificato, dal momento che tale miele costituisce un alimento prodotto da organismi geneticamente modificati ai sensi di detto regolamento. Nella causa C-442/09 (6), Karl Heinz Bablok e altri/Freistaat Bayern, la Corte di giustizia ha statuito che il criterio determinante per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, come sancito nel considerando 16 di tale regolamento, è la presenza nell'alimento di materiale derivato dal materiale di partenza geneticamente modificato. Il miele contenente polline geneticamente modificato dovrebbe quindi essere considerato un «alimento (parzialmente) prodotto a partire da un OGM» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003. Stabilire una disposizione secondo la quale il polline non è un ingrediente del miele, non incide pertanto sulla conclusione della Corte nella causa C-442/09, secondo cui il miele contenente polline geneticamente modificato è soggetto al regolamento (CE) n. 1829/2003, in particolare ai requisiti ivi stabiliti in ordine all'autorizzazione prima dell'immissione sul mercato, alla vigilanza e, ove applicabile, all'etichettatura.
(5) Ai sensi dei requisiti di etichettatura del regolamento (CE) n. 1829/2003, non è necessario indicare sull'etichetta del miele la presenza di polline geneticamente modificato nel miele qualora la presenza di tale polline nel miele non ecceda lo 0,9 % e sia accidentale o tecnicamente inevitabile. È opportuno ricordare che la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dispone che gli Stati membri possano adottare misure adeguate per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati nel miele.
(6) A norma della direttiva 2001/110/CE, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione obbligatoria dei paesi d'origine può essere sostituita da una delle seguenti a seconda dei casi: «miscela di mieli originari della CE», «miscela di mieli non originari della CE», «miscela di mieli originari e non originari della CE». A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione europea è succeduta alla Comunità europea sostituendola. È quindi opportuno chiarire i pertinenti obblighi di etichettatura sostituendo il riferimento alla «CE» con quello alla «UE».
(7) La direttiva 2001/110/CE conferisce alla Commissione il potere di esecuzione in relazione ad alcune sue disposizioni, in particolare il potere di adottare le misure necessarie ai fini dell'attuazione delle disposizioni riguardo all'adeguamento al progresso tecnico e all'allineamento di tale direttiva alla legislazione generale dell'Unione in materia di prodotti alimentari. Inoltre, la direttiva 2001/110/CE attribuisce alla Commissione la competenza di adottare metodi per consentire la verifica della conformità del miele alle disposizioni di tale direttiva. È necessario riesaminare la portata di tale competenza.
(8) Al fine di garantire prassi commerciali leali, tutelare gli interessi dei consumatori e consentire l'impostazione di metodi di analisi pertinenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo alla fissazione di parametri quantitativi per il criterio secondo cui un miele è «principalmente» di origine floreale o vegetale e il contenuto minimo di polline nel miele filtrato dopo la rimozione di sostanze organiche o inorganiche estranee. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di
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