Engineering - Ingegneria Informatica SpA contra Comisión Europea y Agencia Ejecutiva Europea de Investigación.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:437
Date26 July 2023
Docket NumberT-222/22
Celex Number62022TJ0222
CourtGeneral Court (European Union)

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

26 luglio 2023 (*)

«Clausola compromissoria – Programma quadro per la ricerca e l’innovazione “Horizon 2020” (2014‑2020) – Progetto “aDvanced sOcial enGineering And vulNerability Assessment Framework (Dogana)” – Convenzione di sovvenzione – Ricorso di annullamento – Relazione finale di audit – Nota di addebito – Atti non impugnabili – Atti che si inscrivono in un contesto puramente contrattuale dal quale sono inscindibili – Irricevibilità – Identificazione della parte convenuta – Incompetenza – Costi per il personale – Premi calcolati in funzione di obiettivi commerciali – Non ammissibilità al finanziamento – Legittimo affidamento»

Nella causa T‑222/22,

Engineering Ingegneria Informatica SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata da S. Villata, L. Montevecchi e C. Oncia, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Ilkova e S. Romoli, in qualità di agenti,

e

Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA), rappresentata da S. Payan‑Lagrou e V. Canetti, in qualità di agenti, assistite da D. Gullo, avvocato,

convenute,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da K. Kowalik‑Bańczyk (relatrice), presidente, E. Buttigieg e B. Ricziová, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento, e segnatamente:

– l’eccezione sollevata ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale dalla Commissione con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2022,

– le osservazioni su tale eccezione depositate dalla ricorrente presso la cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2022,

vista la mancanza di presentazione di una domanda di fissazione di udienza da parte della ricorrente e della REA entro il termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso fondato sugli articoli 263 e 272 TFUE, la ricorrente, Engineering – Ingegneria Informatica SpA, chiede, in sostanza, da un lato, l’annullamento di vari atti della Commissione europea e dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) relativi all’esecuzione della convenzione di sovvenzione n. 653618 (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione») concernente il progetto intitolato «aDvanced sOcial enGineering And vulNerability Assessment Framework (Dogana)» (Quadro di valutazione dell’ingegneria sociale avanzata e della vulnerabilità) (in prosieguo: il «Progetto») e, dall’altro, la constatazione dell’ammissibilità al finanziamento, sulla base di detta convenzione, di alcuni costi, e dunque la declaratoria di insussistenza di un diritto della Commissione e della REA a recuperare le somme corrispondenti a tali costi.

Fatti all’origine della controversia

2 La ricorrente è una società che svolge attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie.

3 La REA è un’agenzia esecutiva istituita per la gestione dell’azione dell’Unione europea nel settore della ricerca. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1), essa ha personalità giuridica, gode della più ampia capacità giuridica in tutti gli Stati membri e può segnatamente stare in giudizio.

Convenzione di sovvenzione

4 Nel contesto del Programma quadro per la ricerca e l’innovazione «Horizon 2020» (2014‑2020) (in prosieguo: il «programma quadro Horizon 2020»), la Engineering International Belgium SA, operante in qualità di coordinatore, ed altri beneficiari, da un lato, e la REA, dall’altro, hanno concluso in data 28 aprile 2015 la convenzione di sovvenzione. In virtù di due patti aggiunti firmati nel dicembre 2017 e nel marzo 2018, la ricorrente è divenuta beneficiaria a far data dal 5 luglio 2017 ed ha sostituito la Engineering International Belgium quale coordinatore a partire dal 15 dicembre 2017.

5 L’articolo 2 della convenzione di sovvenzione prevede la concessione di una sovvenzione per il Progetto (in prosieguo: la «sovvenzione»). Conformemente all’articolo 3 di detta convenzione, l’esecuzione di tale progetto doveva iniziare il 1° settembre 2015 ed avere una durata di 36 mesi.

6 In virtù dell’articolo 5.2 della convenzione di sovvenzione, la sovvenzione è destinata a rimborsare segnatamente il 70% dei costi ammissibili sostenuti dai beneficiari che sono enti giuridici con finalità lucrative. Tali costi ammissibili comprendono, in particolare, in primo luogo, i «costi diretti per il personale» e, in secondo luogo, i «costi indiretti» calcolati su base forfettaria. I «costi diretti per il personale» si dividono a loro volta in due categorie, ossia, da un lato, i «costi realmente sostenuti» o «costi reali» e, dall’altro, i «costi unitari», determinati sulla base di un importo per unità calcolato secondo le usuali prassi di contabilizzazione dei costi del beneficiario.

7 A norma dell’articolo 6.1, lettera a), iv), della convenzione di sovvenzione, i costi reali sono ammissibili al finanziamento a condizione, segnatamente, che siano «sostenuti in relazione con [il Progetto] e necessari alla sua esecuzione».

8 A tenore dell’articolo 6.2, punto A.1, della convenzione di sovvenzione, «i costi per il personale sono ammissibili qualora siano riferiti a membri del personale che lavorano per il beneficiario in virtù di un contratto di lavoro (o di un atto di assunzione equivalente) e che sono assegnati [al Progetto]». Questo stesso articolo precisa che i costi per il personale «devono essere limitati agli stipendi (…), ai contributi di previdenza sociale, alle imposte e agli altri costi inclusi nella retribuzione, qualora siano previsti dalla normativa nazionale o dal contratto di lavoro (o da un atto di assunzione equivalente)».

9 L’articolo 6.5 della convenzione di sovvenzione definisce ed elenca i costi inammissibili. Tale articolo menziona segnatamente, alla lettera a), i «costi che non soddisfano le condizioni enunciate [negli] articoli da 6.1 a 6.4 [della medesima convenzione]» e, in particolare, alla lettera a), i), i «costi relativi al rendimento del capitale investito».

10 L’articolo 6.6 della convenzione di sovvenzione stabilisce che i costi dichiarati che non sono ammissibili vengono respinti.

11 In virtù dell’articolo 22.1.3 della convenzione di sovvenzione, la REA o la Commissione possono effettuare degli audit riguardanti la corretta esecuzione del Progetto e il rispetto degli obblighi fissati da tale convenzione. In tal caso vengono redatti e notificati al coordinatore o al beneficiario interessato un progetto di relazione di audit e poi una relazione di audit.

12 L’articolo 22.5.1 della convenzione di sovvenzione prevede che le constatazioni effettuate nell’ambito di audit possono concludersi, segnatamente, con il rigetto di costi inammissibili. In virtù di questo medesimo articolo, gli audit che rivelino errori sistematici o ricorrenti possono determinare conseguenze per altre sovvenzioni concesse in condizioni analoghe, tramite estensione a queste ultime delle constatazioni effettuate riguardo alla sovvenzione in questione.

13 L’articolo 42.1 della convenzione di sovvenzione dispone che la REA rigetta tutti i costi inammissibili, segnatamente a seguito di audit.

14 L’articolo 44.1 della convenzione di sovvenzione prevede che la REA reclami il rimborso di qualsiasi importo pagato ma non dovuto ai sensi di detta convenzione. L’articolo 44.1.3 di questa medesima convenzione, applicabile al recupero di somme dopo il pagamento del saldo, dispone, in sostanza, che la REA invia al beneficiario una lettera di pre‑informazione, e successivamente una lettera di conferma e una nota di addebito. In assenza di pagamento, la REA può allora procedere ad una compensazione, avviare azioni giudiziarie o adottare una decisione avente valore di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE.

15 L’articolo 57.1 della convenzione di sovvenzione stabilisce che quest’ultima è disciplinata dal diritto dell’Unione applicabile, integrato ove necessario dal diritto belga.

16 L’articolo 57.2 della convenzione di sovvenzione dispone che il Tribunale o, in sede di impugnazione, la Corte, sono competenti in via esclusiva a dirimere le controversie riguardanti l’interpretazione, l’applicazione o la validità di tale convenzione, conformemente all’articolo 272 TFUE.

17 In esecuzione della convenzione di sovvenzione, la ricorrente ha ricevuto dalla REA una sovvenzione dell’importo di EUR 240 171,21, sulla base di un importo dichiarato di costi ammissibili di EUR 343 101,72 e di un tasso di rimborso del 70%.

Procedura di audit

18 Nel corso dell’anno 2021, la Commissione ha proceduto ad un audit riguardante l’esecuzione di tre convenzioni di sovvenzione concluse dalla ricorrente nell’ambito del programma quadro Horizon 2020, tra cui la convenzione di sovvenzione in discussione nella presente causa. Riguardo a quest’ultima convenzione, l’audit riguardava il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2018.

19 Il 30 giugno 2021, la Commissione ha comunicato alla ricorrente un progetto di relazione di audit.

20 Con lettera del 21 dicembre 2021 (in prosieguo: la «lettera di chiusura») e con una relazione finale di audit recante la stessa data, la Commissione ha informato la ricorrente dei risultati definitivi dell’audit.

21 In occasione dell’audit, la Commissione ha proceduto a vari aggiustamenti riguardanti i costi ammissibili a titolo della convenzione di sovvenzione.

22 In particolare, la Commissione ha ritenuto che taluni premi o provvigioni (in prosieguo: i «premi controversi»), versati a due dipendenti della ricorrente (in prosieguo: i «due dipendenti in questione») e dichiarati da...

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