European Parliament and Council Directive 95/27/EC of 29 June 1995 amending Council Directive 86/662/EEC on the limitation of noise emitted by hydraulic excavators, rope-operated excavators, dozers, loaders and excavator- loaders

Published date18 July 1995
Subject MatterEnvironment,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 168, 18 July 1995
EUR-Lex - 31995L0027 - IT

Direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 18/07/1995 pag. 0014 - 0017


DIRETTIVA 95/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'11 maggio 1995,

considerando che, tenuto conto dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno, è opportuno armonizzare le prescrizioni relative alle emissioni sonore di escavatori idraulici, escavatori a fune, apripista, pale caricatrici e caricatori-escavatori, qui di seguito denominati «macchine per movimento-terra» e al tempo stesso raggiungere un alto grado di protezione dell'ambiente senza creare ostacoli alla libera circolazione delle macchine per movimento-terra;

considerando che la direttiva 86/662/CEE (4) stabilisce la certificazione CE per le macchine per movimento-terra, impiegate per l'esecuzione di lavori pubblici o in cantieri edili; che questa stessa direttiva stabilisce anche i livelli sonori limite e un metodo di prova;

considerando che le macchine per movimento-terra di potenza superiore a 500 kW vengono principalmente impiegate in cave e miniere e che si è pertanto ritenuto opportuno escluderle dal campo di applicazione della direttiva;

considerando che la direttiva 86/662/CEE non stabilisce i livelli sonori ammissibili applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, ma prevede che, a partire dal 1994, i livelli sonori ammissibili dovranno essere stabiliti in modo che l'incidenza sull'ambiente sia ridotta di circa 3 dB secondo le categorie di potenza e i tipi di macchine;

considerando che la proroga della durata di validità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 86/662/CEE al 29 dicembre 1996, e al 29 dicembre 1997 per quanto riguarda gli attestati di certificazione rilasciati a norma dell'articolo precitato, lascia all'industria tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi livelli di potenza acustica ammissibili;

considerando che la riduzione dei livelli sonori ammissibili, da raggiungere nella fase 1, corrisponde a circa 4 dB rispetto alle norme esistenti e mira a realizzare un livello di protezione elevato in materia di salute e di protezione dell'ambiente;

considerando che, visto il progresso tecnologico e l'esigenza di offrire punti di riferimento alle imprese...

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