Council Directive 86/662/EEC of 22 December 1986 on the limitation of noise emitted by hydraulic excavators, rope-operated excavators, dozers, loaders and excavator- loaders

Published date31 December 1986
Subject MatterEnvironment,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 384, 31 December 1986
EUR-Lex - 31986L0662 - IT 31986L0662

Direttiva 86/662/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici

Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1986 pag. 0001 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0185
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0185


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici (86/662/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973(4) e del 1977(5) sottolineano l'importanza del problema dell'inquinamento acustico e, in particolare, la necessità di agire sulle sorgenti più rumorose ;

considerando che nella sessione del Consiglio del 18 e 19 dicembre 1978 i ministri dell'ambiente hanno dichiarato che negli allegati delle direttive particolari concernenti le singole macchine dovranno figurare le prescrizioni tecniche per la misurazione del rumore sul posto di lavoro degli operatori ;

considerando che una disparità tra le disposizioni applicabili negli Stati membri in materia di limitazione del livello sonoro degli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici ha un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato ;

considerando che la direttiva 84/532/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni alle attrezzature e alle macchine per cantieri(6) ha definito in particolare la procedura di certificazione CEE ; che, conformemente a tale direttiva, è d'uopo fissare le prescrizioni armonizzate applicabili alle diverse categorie di materiali ;

considerando che la direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e delle attrezzature per cantieri(1), modificata dalla direttiva 81/1051/CEE(2), ha definito in particolare il metodo da applicare per fissare i criteri acustici relativi agli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici ;

considerando inoltre che, a causa dell'incidenza del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici, sull'ambiente e, più particolarmente, sul benessere e sulla salute degli individui, è necessaria una progressiva e sensibile riduzione del livello sonoro massimo ammissibile per queste macchine ;

considerando che è opportuno un livello sonoro applicabile sin dall'entrata in vigore della direttiva e rinforzare man mano le disposizioni ;

considerando che è opportuno pubblicare per informazione il livello di potenza sonora nonché il livello di pressione sonora al posto di guida ;

considerando che le prescrizioni tecniche devono essere completate e adattate rapidamente al progresso della tecnica ; che a tal fine è opportuno prevedere l'applicazione della procedura contemplata dall'articolo 5 della direttiva 79/113/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente a al livello di pressione acustica del rumore al posto di guida degli escavatori idraulici, a funi, apripista, pale caricatrici, e caricatori-escavatori qui di seguito denominati « macchine di movimento-terra », impiegati per l'esecuzione di lavori nei cantieri edili o di lavori pubblici.

2. La presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 84/532/ CEE del Consiglio, in appresso denominata « direttiva quadro ».

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

2.1.Escavatore idraulico e a funi Macchina costituita da un carro semovente e da una sovrastruttura in grado di effettuare una rotazione di oltre 360°. La macchina scava, issa o solleva e scarica materiali mediante il movimento del braccio, dell'avambraccio e del cucchiaio (cucchiaio frontale, cucchiaio rovescio) o mediante il movimento della benna, azionata da un argano (dragline, benna mordente).

2.2.Apripiste Macchina semovente, gommata o cingolata, munita frontalmente di una lama che consente in particolare di spostare o di spargere materiali.

2.3.Pala caricatrice Macchina semovente, gommata o cingolata, munita frontalmente di un cucchiaio. La macchina carica, solleva, trasporta e scarica materiali, grazie ai movimenti del...

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