EXTÉRIA s.r.o. v Spravíme s. r. o.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:675
Date14 September 2023
Docket NumberC-393/22
Celex Number62022CJ0393
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

14 settembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza speciale in materia contrattuale – Articolo 7, punto 1, lettera b) – Nozione di contratto di “prestazione di servizi” – Risoluzione di un contratto preliminare relativo alla futura stipulazione di un contratto di franchising»

Nella causa C‑393/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), con decisione del 5 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2022, nel procedimento

EXTÉRIA s.r.o.

contro

Spravime, s.r.o.,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Spravime s.r.o., da M. Čajka, advokát;

– per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, S. Duarte Afonso e J. Ramos, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da S. Noë e K. Walkerová, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la EXTÉRIA s.r.o., con sede in Ostrava (Repubblica ceca), e la Spravime, s.r.o., con sede in Ivanovice (Repubblica slovacca), vertente su una domanda di pagamento di una penale contrattuale basata sull’inadempimento di un contratto preliminare relativo alla futura stipulazione di un contratto di franchising.

Contesto normativo

3 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis prevede quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

4 Ai sensi dell’articolo 7, punto 1, di tale regolamento:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

5 La ricorrente nel procedimento principale, che fornisce servizi di consulenza nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro, e la convenuta nel procedimento principale hanno concluso, il 28 giugno 2018, un contratto preliminare relativo alla futura stipulazione di un contratto di franchising (in prosieguo: il «contratto preliminare») che avrebbe concesso a quest’ultima il diritto di esercizio e gestione di succursali della ricorrente nel procedimento principale, in franchising, in Slovacchia. Tale contratto preliminare conteneva, oltre all’obbligazione di stipulare tale contratto nel futuro, talune modalità contrattuali e l’impegno, da parte della convenuta nel procedimento principale, a pagare un anticipo di EUR 20 400, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, e, in caso di mancato rispetto di tale obbligazione, una penale contrattuale di importo pari a quello di tale anticipo (in prosieguo: la «penale contrattuale»).

6 Detto anticipo, che aveva lo scopo non solo di garantire tale obbligazione, ma anche di salvaguardare la riservatezza di tutte le informazioni contenute in detto contratto preliminare relative alla formula di franchising della ricorrente nel procedimento principale, doveva essere pagato entro dieci giorni dalla firma del medesimo contratto preliminare. Inoltre, quest’ultimo prevedeva la facoltà, per la ricorrente nel procedimento principale, di recedere qualora la convenuta nel procedimento principale non le avesse versato la tariffa convenuta entro il termine previsto.

7 Il contratto preliminare prevedeva l’applicazione del diritto ceco, senza che fosse stata stipulata alcuna clausola attributiva di competenza.

8 Sostenendo che la convenuta nel procedimento principale non aveva adempiuto la sua obbligazione di pagare l’anticipo di cui trattasi, la ricorrente nel procedimento principale ha receduto dal contratto preliminare e ha richiesto il pagamento della penale contrattuale.

9 A tal fine, essa ha avviato un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento dinanzi all’Okresní soud v Ostravě (Tribunale circoscrizionale, Ostrava, Repubblica ceca).

10 Con ordinanza del 17 dicembre 2020, tale giudice ha respinto l’eccezione di incompetenza dei giudici cechi sollevata dalla convenuta nel procedimento principale e ha dichiarato di essere competente a conoscere della controversia di cui trattasi sulla base dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis, dal momento che tale controversia aveva ad oggetto l’esecuzione di un’obbligazione, ai sensi di tale disposizione, vale a dire l’obbligazione di pagamento della penale contrattuale, che doveva essere eseguita nel luogo della sede legale della ricorrente nel procedimento principale.

11 Nell’ambito dell’appello proposto avverso tale ordinanza, la convenuta nel procedimento principale ha invocato la competenza dei giudici slovacchi, in quanto l’obbligazione garantita da tale penale contrattuale, pur trovando la sua fonte nel contratto preliminare, era tuttavia legata al luogo di...

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