Ferrari SpA v Mansory Design & Holding GmbH and WH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:889
Docket NumberC-123/20
Date28 October 2021
Celex Number62020CJ0123
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

28 ottobre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Disegni o modelli comunitari – Articoli 4, 6 e 11 – Azione per contraffazione – Disegno o modello comunitario non registrato – Aspetto di una parte di prodotto – Requisiti per la protezione – Componente di un prodotto complesso – Carattere individuale – Atto di divulgazione al pubblico»

Nella causa C‑123/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 30 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2020, nel procedimento

Ferrari SpA

contro

Mansory Design & Holding GmbH,

WH,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, C. Lycourgos, presidente della Quarta Sezione, e M. Ilešič (relatore), giudice,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per Ferrari SpA, da R. Pansch ed A. Sabellek, Rechtsanwälte;

– per la Mansory Design & Holding GmbH e per WH, da B. Ackermann, Rechtsanwältin;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e T. Machovičová, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier, T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 6, paragrafo 1, nonché dell’articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone Ferrari SpA alla Mansory Design & Holding GmbH (in prosieguo: la «Mansory Design») nonché a WH, amministratore di quest’ultima società, in merito ad un’azione per contraffazione e a domande collegate, a motivo di una presunta violazione dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario non registrato.

Contesto giuridico

3 I considerando 6, 7, 16, 17, 21 e 25 del regolamento n. 6/2002 enunciano quanto segue:

«(6) Poiché gli scopi dell’azione proposta, in particolare la protezione di un disegno o modello in un territorio unico comprendente tutti gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della creazione di un disegno o modello comunitario e di un’autorità comunitaria in materia, essere meglio realizzati a livello comunitario, [l’Unione] può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. (…)

(7) Una migliore protezione dei disegni e modelli non solo promuove la contribuzione dei singoli disegnatori all’eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi e l’emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.

(…)

(16) Alcuni [settori dell’economia dell’Unione] realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un’importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile.

(17) Da quanto precede scaturisce l’esigenza d’istituire due forme di protezione, la prima delle quali consisterà in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati.

(…)

(21) La natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello comunitario registrato è coerente con la maggiore certezza del diritto che ne deriva. La protezione del disegno o modello comunitario non registrato dovrebbe tuttavia concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello. Pertanto la protezione non può estendersi a prodotti a cui sono applicati disegni o modelli che sono il risultato di un disegno o modello concepito in modo indipendente da un secondo disegnatore. Questo diritto dovrebbe estendersi anche al commercio dei prodotti a cui sono applicati disegni o modelli contraffatti.

(…)

(25) I settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale ha buone probabilità di rivelarsi effimera, cosicché in definitiva solo alcuni di essi verranno commercializzati, usufruiranno dei vantaggi del disegno o modello comunitario [non] registrato. (…)».

4 L’articolo 1 di detto regolamento, intitolato «Disegni o modelli comunitari», dispone, al paragrafo 2, lettera a), quanto segue:

«Un disegno o modello comunitario è protetto:

a) come “disegno o modello comunitario non registrato” se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento».

5 L’articolo 3 del medesimo regolamento, dal titolo «Definizioni», recita:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a) “disegno o modello”: l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

b) “prodotto”: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l’altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;

c) “prodotto complesso”: un prodotto costituito da più componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto».

6 L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Requisiti per la protezione», enuncia, ai suoi paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

2. Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:

a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo, e

b) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità».

7 L’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Novità», prevede, al paragrafo 1, lettera a), quanto segue:

«Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

(…)».

8 L’articolo 6 del medesimo regolamento, dal titolo «Carattere individuale», stabilisce, al paragrafo 1, lettera a), quanto segue:

«Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce […] dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta».

9 L’articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Divulgazione», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) ed all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ed all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell[’Unione]. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza».

10 L’articolo 11 del citato regolamento, intitolato «Durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati», dispone quanto segue:

«1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nell[’Unione].

2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nell[’Unione] se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell[’Unione]. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di...

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