Ferriera Valsabbia SpA y Valsabbia Investimenti SpA contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:689
Date09 November 2022
Docket NumberT-655/19
Celex Number62019TJ0655
CourtGeneral Court (European Union)
62019TJ0655

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

9 novembre 2022 ( *1 )

«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi – Limitazione e controllo della produzione e delle vendite – Decisione adottata in seguito all’annullamento di decisioni anteriori – Tenuta di una nuova audizione in presenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Termine ragionevole – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑655/19,

Ferriera Valsabbia SpA, con sede a Odolo (Italia),

Valsabbia Investimenti SpA, con sede a Odolo,

rappresentate da D. Fosselard, D. Slater e G. Carnazza, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Rossi, G. Conte e C. Sjödin, in qualità di agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2019) 4969 final della Commissione, del 4 luglio 2019, relativa a una violazione dell’articolo 65 del Trattato CECA (caso AT.37956 – Tondo per cemento armato), nella parte in cui essa constata che le ricorrenti hanno violato tale disposizione e nella parte in cui essa le condanna in solido a un’ammenda di EUR 5,125 milioni,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto, in sede di deliberazione, da S. Gervasoni, presidente, L. Madise, P. Nihoul (relatore), R. Frendo e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

1

Le ricorrenti, Ferriera Valsabbia SpA e Valsabbia Investimenti SpA, sono società di diritto italiano, derivanti dalla scissione, avvenuta il 1o marzo 2000, della Ferriera Valsabbia SpA, società di diritto italiano operante nel settore del tondo per cemento armato dal 1954. Il ramo operativo di quest’ultima è stato conferito alla Enifer Srl, che ha assunto la denominazione Ferriera Valsabbia. La Valsabbia Investimenti controlla il 100% del capitale dell’attuale Ferriera Valsabbia.

Prima decisione della Commissione (2002)

2

Dall’ottobre al dicembre 2000 la Commissione delle Comunità europee ha effettuato, conformemente all’articolo 47 CA, accertamenti presso imprese italiane produttrici di tondo per cemento armato, tra cui le ricorrenti, e presso un’associazione di imprese, la Federazione imprese siderurgiche italiane (in prosieguo: la «Federacciai»). Essa ha anche inviato loro richieste di informazioni ai sensi di tale disposizione.

3

Il 26 marzo 2002 la Commissione ha avviato un procedimento di applicazione dell’articolo 65 CA e formulato taluni addebiti ai sensi dell’articolo 36 CA (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti») notificati, in particolare, alle ricorrenti. Queste ultime hanno risposto alla comunicazione degli addebiti il 14 maggio 2002.

4

Il 13 giugno 2002 si è svolta un’audizione delle parti nell’ambito del procedimento amministrativo.

5

Il 12 agosto 2002 la Commissione ha inviato agli stessi destinatari taluni addebiti supplementari (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti supplementari»), ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204). In tale comunicazione, la Commissione ha precisato la sua posizione in merito alla prosecuzione del procedimento dopo la scadenza del Trattato CECA, avvenuta il 23 luglio 2002. Le ricorrenti hanno risposto alla comunicazione degli addebiti supplementari il 20 settembre 2002.

6

Il 30 settembre 2002 si è svolta una nuova audizione delle parti nel procedimento amministrativo, in presenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Essa riguardava l’oggetto della comunicazione degli addebiti supplementari, ossia le conseguenze giuridiche della scadenza del Trattato CECA sulla prosecuzione del procedimento.

7

Al termine del procedimento, la Commissione ha adottato la decisione C (2002) 5087 definitivo, del 17 dicembre 2002, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 65 del trattato CECA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato) (in prosieguo: la «decisione del 2002»), indirizzata alla Federacciai e a otto imprese, tra cui le ricorrenti. Essa ha constatato che queste ultime, tra il dicembre 1989 e il luglio 2000, avevano attuato un’intesa unica, complessa e continuata nel mercato italiano del tondo per cemento armato in barre o in rotoli (in prosieguo: il «tondo per cemento armato») avente per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi e la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite, in violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA. A detto titolo, la Commissione ha inflitto in solido alle ricorrenti un’ammenda di importo pari a EUR 10,25 milioni.

8

Il 5 marzo 2003 le ricorrenti hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso avverso la decisione del 2002. Il Tribunale ha annullato detta decisione nei confronti delle ricorrenti (sentenza del 25 ottobre 2007, SP e a./Commissione, T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03, EU:T:2007:317) e delle altre imprese destinatarie, con la motivazione che la base giuridica utilizzata, ossia l’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA, non era più in vigore al momento dell’adozione della decisione. Pertanto, la Commissione non era competente, in base a tali disposizioni, a constatare e a sanzionare una violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA dopo la scadenza del Trattato CECA. Il Tribunale non ha esaminato gli altri aspetti della suddetta decisione.

9

La decisione del 2002 è divenuta definitiva nei confronti della Federacciai, che non ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale.

Seconda decisione della Commissione (2009)

10

Con lettera del 30 giugno 2008, la Commissione ha informato le ricorrenti e le altre imprese interessate della sua intenzione di adottare una nuova decisione, previa correzione della base giuridica utilizzata. Essa ha inoltre precisato che la decisione in parola sarebbe stata fondata sulle prove presentate nella comunicazione degli addebiti e nella comunicazione degli addebiti supplementari. Su invito della Commissione, le ricorrenti hanno presentato osservazioni scritte il 4 settembre 2008.

11

Il 30 settembre 2009 la Commissione ha adottato una nuova decisione, la C(2009) 7492 definitivo, relativa a una violazione dell’articolo 65 del trattato CECA (caso COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), indirizzata alle stesse imprese di cui alla decisione del 2002, ivi incluse le ricorrenti. Detta decisione è stata adottata sulla base delle norme procedurali del trattato CE e del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1). Essa si basava sugli elementi oggetto della comunicazione degli addebiti e della comunicazione degli addebiti supplementari e riproduceva, in sostanza, il contenuto e le conclusioni della decisione del 2002. In particolare, l’importo dell’ammenda inflitta, in solido, alle ricorrenti, pari a EUR 10,25 milioni, rimaneva invariato.

12

L’8 dicembre 2009, la Commissione ha adottato una decisione di modifica, che integrava, nel suo allegato, le tabelle indicanti le variazioni dei prezzi omesse dalla sua decisione del 30 settembre 2009 e rettificava i riferimenti numerati alle suddette tabelle in otto note a piè di pagina.

13

Il 17 febbraio 2010 le ricorrenti hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso avverso la decisione della Commissione del 30 settembre 2009, come modificata (in prosieguo: la «decisione del 2009»). Il 9 dicembre 2014 il Tribunale ha respinto tale ricorso (sentenza del 9 dicembre 2014, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione, T‑92/10, non pubblicata, EU:T:2014:1032). Il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione del 2009 nei confronti di un altro dei suoi destinatari, ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta ad altri due dei suoi destinatari e ha respinto gli altri ricorsi proposti.

14

Il 20 febbraio 2015 le ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso la sentenza del 9 dicembre 2014, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione (T‑92/10, non pubblicata, EU:T:2014:1032). Con sentenza del 21 settembre 2017, Ferriera Valsabbia e a./Commissione (C‑86/15 P e C‑87/15 P, EU:C:2017:717), la Corte ha annullato detta sentenza del Tribunale nonché la decisione del 2009 nei confronti, in particolare, delle ricorrenti.

15

Nella sentenza del 21 settembre 2017, Ferriera Valsabbia e a./Commissione (C‑86/15 P e C‑87/15 P, EU:C:2017:717), la Corte ha dichiarato che, quando una decisione era stata adottata sulla base del regolamento n. 1/2003, il procedimento che si concludeva con tale decisione doveva essere conforme alle norme di procedura previste da suddetto regolamento nonché dal regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), anche se detto procedimento era iniziato prima della loro entrata in vigore.

16

Orbene, la Corte ha constatato che, nel caso di specie, l’audizione del 13 giugno 2002, la sola riguardante il merito del procedimento, non poteva essere considerata conforme ai requisiti...

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