FL v Autoridade Tributária e Aduaneira.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:771
Date12 October 2023
Docket NumberC-312/22
Celex Number62022CJ0312
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

12 ottobre 2023(*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 CE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito delle persone fisiche – Tassazione dei redditi da interessi derivanti da obbligazioni e titoli di debito – Interessi dovuti e versati da soggetti non residenti nel territorio nazionale – Differenza di trattamento a seconda del luogo di stabilimento del soggetto emittente e del soggetto erogatore degli interessi in questione – Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE – Articolo 2, paragrafo 4 – Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi da una fonte svizzera – Obbligo di applicare le stesse aliquote d’imposta applicate ai redditi nazionali simili».

Nella causa C‑312/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 7 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 2022, nel procedimento

FL

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per FL, da D. Almeida e M. da Rosa Amaral, advogados;

– per il governo portoghese, da A. de Almeida Morgado, P. Barros da Costa e A. Rodrigues, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G. Braga da Cruz e W. Roels, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 56 CE e dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU 2004, L 385, pag. 30; in prosieguo: l’«accordo»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FL e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità fiscale e doganale, Portogallo) in merito all’assoggettamento all’imposta sul reddito delle persone fisiche di redditi da interessi derivanti da obbligazioni e titoli di debito dovuti da soggetti non residenti nel territorio portoghese e versati a FL nel corso del 2005 da un istituto bancario svizzero.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’accordo è entrato in vigore il 1º luglio 2005, a seguito del completamento delle procedure di cui agli articoli 17 e 18 del medesimo.

4 Ai sensi dell’articolo 1 dell’accordo, intitolato «Ritenuta da prelevare da parte degli agenti pagatori svizzeri»:

«1. I pagamenti di interessi effettuati a beneficiari effettivi quali vengono definiti all’articolo 4, che sono residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, di seguito designato “Stato membro”, da un agente pagatore stabilito sul territorio della Svizzera sono soggetti, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente articolo e dall’articolo 2, a una ritenuta sull’importo del pagamento degli interessi. Il livello della ritenuta è pari al 15% per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, al 20% per i seguenti tre anni e successivamente al 35%.

2. Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta sopra indicata i pagamenti di interessi generati da crediti nei confronti di debitori che sono residenti in Svizzera, o da crediti corrispondenti a debiti contratti per le necessità di stabili organizzazioni di soggetti non residenti che siano situate in Svizzera. Ai fini del presente accordo, il termine “stabile organizzazione” ha il significato che gli viene attribuito dalla convenzione in materia di doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e lo Stato di residenza del debitore. In assenza di tale convenzione, per “stabile organizzazione” s’intende una sede fissa attraverso la quale si svolge in tutto o in parte l’attività di un debitore.

(...)».

5 Ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo, intitolato «Divulgazione volontaria»:

«1. La Svizzera stabilisce una procedura che consente al beneficiario effettivo, quale viene definito all’articolo 4, di evitare il prelievo della ritenuta di cui all’articolo 1 mediante espressa autorizzazione al suo agente pagatore in Svizzera a comunicare i pagamenti di interessi all’autorità competente di tale Stato. L’autorizzazione vale per tutti i pagamenti di interessi versati dal suddetto agente pagatore al beneficiario effettivo.

2. In caso di espressa autorizzazione da parte del beneficiario effettivo, l’agente pagatore deve comunicare come minimo le seguenti informazioni:

(...)

3. L’autorità competente della Svizzera comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 all’autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. (...)

4. Qualora il beneficiario effettivo scelga la procedura di divulgazione volontaria o altrimenti dichiari alle autorità fiscali del suo Stato membro di residenza i suoi redditi in forma di pagamenti di interessi corrisposti da un agente pagatore svizzero, tali redditi sono soggetti a tassazione nel suddetto Stato membro alle stesse aliquote applicate a redditi simili ottenuti in tale Stato membro».

Diritto portoghese

6 Ai sensi dell’articolo 22 del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «CIRS»):

«1. Il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è quello risultante dal cumulo dei redditi delle varie categorie percepiti ogni anno, dopo aver proceduto alle deduzioni e agli abbattimenti previsti nelle sezioni seguenti.

(...)

3. I redditi percepiti dai soggetti passivi che non risiedono nel territorio portoghese nonché quelli di cui agli articoli 71 e 72 non sono cumulati, ai fini della loro imposizione, fatto salvo il diritto di cumulo ivi previsto».

7 L’articolo 71, paragrafi 1 e 3, del CIRS dispone quanto segue:

«1. Sono soggetti a ritenuta alla fonte definitiva i redditi percepiti nel territorio portoghese di cui ai paragrafi seguenti, nonché i redditi di cui all’articolo 101, paragrafo 2, lettera b), alle aliquote sostitutive forfettarie ivi previste.

(...)

3. Sono assoggettati all’aliquota del 20%:

a) gli interessi derivanti da depositi a vista o a termine, compresi quelli derivanti da certificati di deposito;

b) i redditi derivanti da titoli di debito, siano essi nominativi o al portatore, nonché i redditi derivanti da operazioni di riporto, cessioni di debito, conti titoli a prezzo garantito o altre operazioni simili o analoghe;

(...)».

8 L’articolo 101, paragrafo 2, lettera b), del CIRS prevede quanto segue:

«Per quanto riguarda i redditi oggetto di una ritenuta alla fonte alle aliquote previste all’articolo 71 nonché, nel caso di cui alla lettera b), gli utili derivanti da quote sociali dovute da enti non domiciliati nel territorio portoghese ai quali il versamento può essere attribuito:

(...)

b) i soggetti che versano a titolari residenti nel territorio portoghese, o che mettono a loro disposizione, redditi da valori mobiliari dovuti da soggetti non domiciliati nel territorio portoghese ai quali può essere attribuito il versamento, siano essi incaricati da questi ultimi o da detti titolari, o che agiscono per conto delle une o delle altre, devono dedurre l’importo corrispondente all’aliquota del 20% dei redditi lordi (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9 Nel corso del 2005, FL ha percepito redditi da interessi derivanti da obbligazioni e da titoli di debito versati da un istituto bancario svizzero.

10 Il 10 maggio 2006 FL ha presentato una dichiarazione dei redditi relativi a tali redditi da interessi. Con l’avviso di accertamento per il...

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