FW and CE v Landespolizeidirektion Niederösterreich and Finanzamt Österreich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:300
Date20 April 2023
Docket NumberC-650/21
Celex Number62021CJ0650
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

20 aprile 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Retribuzione dei dipendenti pubblici – Normativa nazionale previgente ritenuta discriminatoria – Inquadramento in un nuovo regime retributivo effettuato con riferimento all’anzianità stabilita secondo un regime retributivo previgente – Rettifica di tale anzianità mediante la fissazione di una data di riferimento comparativa – Carattere discriminatorio del reinquadramento – Norma che tende a svantaggiare i dipendenti pubblici più anziani»

Nella causa C‑650/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 18 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre 2021, nel procedimento

FW,

CE,

con l’intervento di:

Landespolizeidirektion Niederösterreich,

Finanzamt Österreich,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún (relatrice), F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per FW, da V. Treber-Müller, Rechtsanwältin;

– per CE, da M. Riedl, Rechtsanwalt;

– per il governo austriaco, da A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e D. Martin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata formulata nell’ambito di un procedimento tra, da un lato, FW e CE, e, dall’altro, la Landespolizeidirektion Niederösterreich (Direzione regionale di polizia della Bassa Austria, Austria) e il Finanzamt Österreich (amministrazione tributaria, Austria), già Finanzamt Salzburg-Land (amministrazione tributaria del Land di Salisburgo, Austria) (in prosieguo, congiuntamente: l’«amministrazione tributaria»), in merito alla determinazione dell’anzianità di FW e di CE nella tabella delle retribuzioni dei dipendenti pubblici dello Stato federale.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 1 della direttiva 2000/78, rubricato «Obiettivo», così recita:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

4 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Nozione di discriminazione», così dispone:

«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (...)

(...)».

5 L’articolo 3 della direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», prevede al paragrafo 1, lettera c):

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

(...)

c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione».

6 L’articolo 6 della stessa direttiva, intitolato «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età», è così formulato:

«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

(...)

2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».

7 L’articolo 16 della direttiva 2000/78, rubricato «Conformità», così recita:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;

b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti di lavoro o nei contratti collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate».

Diritto austriaco

8 La normativa nazionale austriaca in materia di retribuzione e di avanzamento dei dipendenti pubblici dello Stato federale è stata modificata a più riprese a motivo della contrarietà di alcune sue disposizioni al diritto dell’Unione. Discende dalla decisione di rinvio che il nuovo regime di retribuzione e di avanzamento dei dipendenti pubblici, risultante dalle modifiche legislative promulgate nel corso degli anni 2019 e 2020, tende a porre fine ad una discriminazione fondata sull’età che derivava dal regime di retribuzione e di avanzamento precedentemente in vigore.

Il GehG 2010

9 Per porre rimedio alla discriminazione fondata sull’età risultante dalla versione precedente del Gehaltsgesetz (legge sulle retribuzioni), constatata dalla sentenza della Corte del 18 giugno 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), l’articolo 8 del Gehaltsgesetz 1956 (legge sulle retribuzioni del 1956, BGBl. 54/1956), come modificata dalla Bundesbesoldungsreform 2010 (legge federale di riforma delle retribuzioni del 2010, BGBl. I, 82/2010) (in prosieguo: il «GehG 2010»), prevedeva, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«L’avanzamento è determinato sulla base di una data di riferimento. Salvo che il presente articolo disponga diversamente, il periodo necessario a un avanzamento al secondo scatto di ogni categoria d’impiego è di cinque anni, e di due anni per gli altri scatti».

10 L’articolo 12 del GehG 2010 disponeva quanto segue:

«1. Fatte salve le limitazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8, la data di riferimento da prendere in considerazione ai fini dell’avanzamento di scatto si calcola risalendo nel tempo a partire dalla data dell’assunzione per i periodi posteriori al 30 giugno dell’anno durante il quale sono stati completati o sarebbero stati completati nove anni scolastici dopo l’ammissione all’istruzione di primo grado:

1) i periodi elencati al paragrafo 2 sono presi in considerazione integralmente;

2) gli altri periodi

a) che soddisfano i criteri indicati ai paragrafi 3 o 3a, sono presi in considerazione integralmente;

b) che non soddisfano i criteri indicati ai paragrafi 3 o 3a

aa) sono presi in considerazione integralmente per tre anni e

bb) sono presi in considerazione per metà per tre anni supplementari.

1a. L’estensione dei periodi ai quali si è risaliti ai sensi del paragrafo 1, punto 2, lettera b), punto aa), e del paragrafo 2, punto 6, e dei periodi di apprendimento ai quali si è risaliti ai sensi del paragrafo 2, punto 4, lettera d), non può superare i tre anni in totale. Tuttavia, se

1) una formazione completata a norma del paragrafo 2, punto 6, ha richiesto più di dodici livelli scolastici a norma della regolamentazione scolastica, tale periodo è prorogato di un anno per livello scolastico completato oltre il dodicesimo;

2) un apprendistato completato conformemente al paragrafo 2, punto 4, lettera d), ha richiesto più di 36 mesi di apprendistato ai sensi delle rispettive disposizioni, tale periodo è prorogato di un mese per ogni mese di apprendimento compiuto oltre i 36 mesi.

(...)».

11 La fissazione della data di riferimento per determinare l’avanzamento di un dipendente pubblico e, quindi, la posizione di quest’ultimo nella tabella delle retribuzioni, poteva essere effettuata, ai sensi dell’articolo 113, paragrafi 10 e 11, del GehG 2010, solo su richiesta, mentre...

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