Generali Seguros SA, ancienemment Global, Companhia de Seguros SA v Autoridade Tributária e Aduaneira.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:183
Date09 March 2023
Docket NumberC-42/22
Celex Number62022CJ0042
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

9 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione dall’IVA – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione delle operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Articolo 136, lettera a) – Esenzione delle cessioni di beni destinati esclusivamente ad un’attività esente – Nozione di “operazioni di assicurazione” – Rivendita di relitti di autoveicoli incidentati acquistati presso gli assicurati – Principio di neutralità fiscale»

Nella causa C‑42/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 16 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2022, nel procedimento

Generali Seguros SA, già Global – Companhia de Seguros SA

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J.-C. Bonichot e O. Spineanu‑Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Generali Seguros SA, da P. Braz, advogado;

– per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, C. Bento, R. Campos Laires e A. Rodrigues, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da P. Caro de Sousa e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Generali Seguros SA, già Global – Companhia de Seguros SA, un’impresa di assicurazione, e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità tributaria e doganale, Portogallo), in merito al carattere imponibile o esente, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), di operazioni di rivendita di relitti di veicoli effettuate da detta impresa.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Ai sensi del considerando 66 della direttiva IVA:

«L’obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L’obbligo d’attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza deriva dalle direttive precedenti».

4 L’articolo 1, paragrafo 2, della citata direttiva così dispone:

«Il principio del sistema comune d’IVA consiste nell’applicare ai beni ed ai servizi un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d’imposizione.

A ciascuna operazione, l’IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

(...)».

5 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva così recita:

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

6 Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario».

7 L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA è formulato nei seguenti termini:

«Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».

8 L’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in parola prevede quanto segue:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».

9 A norma dell’articolo 136, lettera a), della direttiva suddetta:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a) le cessioni di beni, già destinati esclusivamente ad un’attività esente a norma degli articoli 132, 135, 371, 375, 376 e 377, dell’articolo 378, paragrafo 2, dell’articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione».

10 Le disposizioni riprodotte ai punti 8 e 9 della presente sentenza corrispondono, rispettivamente, all’articolo 13, parte B, lettera a), e all’articolo 13, parte B, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

Diritto portoghese

11 L’articolo 9, punti 29 e 33, del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (codice dell’imposta sul valore aggiunto), approvato dal decreto-lei n. 394-B/84 (decreto legge n. 394-B/84), del 26 dicembre 1984 (Diário da República I, serie I-A, n. 297, del 26 dicembre 1984), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice IVA»), così dispone:

«Sono esenti dall’imposta:

(...)

29) Le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, nonché le prestazioni di servizi connesse effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;

(...)

33) I trasferimenti di beni destinati esclusivamente ad un’attività esente, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, e i trasferimenti di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati effettuati con esclusione dal diritto alla detrazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 La Generali Seguros è un’impresa di assicurazione che, nell’ambito delle sue attività, acquista relitti di autoveicoli danneggiati in occasione di sinistri che coinvolgono i propri assicurati e li rivende successivamente a terzi, senza liquidare l’IVA su dette vendite.

13 A seguito di un controllo relativo all’esercizio 2007, l’autorità tributaria e doganale ha ritenuto che le vendite di relitti di autoveicoli effettuate dalla Generali Seguros, in quanto trasferimenti a titolo oneroso di beni materiali, fossero soggette al versamento dell’IVA in forza del codice IVA e che non potessero beneficiare di alcuna esenzione prevista da detto codice. Essa ha pertanto proceduto alla liquidazione dell’IVA su tali vendite per un importo di EUR 17 213,70, maggiorato degli interessi compensativi.

14 La Generali Seguros ha proceduto al pagamento di tale somma, ma ha contestato di esserne debitrice nell’ambito di un ricorso da essa proposto dinanzi al Tribunal Tributário de Lisboa (Tribunale tributario di Lisbona, Portogallo).

15 Dinanzi a tale giudice, la Generali Seguros ha sostenuto che la vendita di relitti di veicoli dovesse essere considerata, nelle circostanze di cui al procedimento principale, un’operazione esente da IVA. Essa ha invocato, per un verso, l’articolo 9, punto 29, del codice IVA, che esenta «le operazioni di assicurazione e...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT