Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd y Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:347
Date21 June 2023
Docket NumberT-326/21
Celex Number62021TJ0326
CourtGeneral Court (European Union)
62021TJ0326

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

21 giugno 2023 ( *1 )

«Dumping – Importazione di prodotti estrusi in alluminio originari della Cina – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 – Istituzione di un dazio antidumping definitivo – Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 – Definizione del prodotto di cui trattasi – Determinazione del valore normale – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento 2016/1036 – Relazione che constata l’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore – Onere della prova – Ricorso ad un paese rappresentativo – Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del regolamento 2016/1036 – Pregiudizio – Fattori e indicatori economici che influiscono sulla situazione dell’industria dell’Unione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione»

Nella causa T‑326/21,

Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd, con sede in Qingyuan (Cina),

Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, con sede in Yuan Tan Town (Cina),

rappresentate da M. Maresca, C. Malinconico, D. Guardamagna, M. Guardamagna, D. Maresca, A. Cerruti, A. Malinconico e G. Falla, avvocati,

ricorrenti,

sostenute da

Airoldi Metalli SpA, con sede in Molteno (Italia), rappresentata da M. Campa, M. Pirovano, D. Rovetta e V. Villante, avvocati,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Luengo, P. Němečková e A. Spina, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato da A. Neergaard, M. Peternel e L. Stefani, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, R. da Silva Passos, S. Gervasoni (relatore), I. Reine e T. Pynnä, giudici,

cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 16 gennaio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

1

Con i loro ricorsi, le ricorrenti, la Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd e la Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, chiedono, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento, in via principale, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2021, L 109, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte riguardante dette ricorrenti, e, in subordine, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»), e, dall’altro lato, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento dei danni che esse avrebbero subito a causa dell’applicazione del regolamento impugnato e del regolamento di base.

I. Fatti all’origine della controversia

2

Le ricorrenti sono società di diritto cinese operanti nel settore della produzione di prodotti semilavorati in alluminio, le quali producono ed esportano verso l’Unione europea prodotti estrusi in alluminio.

3

Il 3 gennaio 2020, l’associazione European Aluminium, che rappresentava più del 25% della produzione totale di estrusi in alluminio nell’Unione, ha depositato dinanzi alla Commissione europea una denuncia relativa a pratiche di dumping e al pregiudizio materiale che ne sarebbe derivato.

4

Il 14 febbraio 2020, la Commissione ha pubblicato l’avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni nell’Unione di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, C 51, pag. 26), a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

5

Il prodotto sottoposto all’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio conseguente corrispondeva a «barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati, anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (p. es. tagliati su misura, forati, curvati, smussati, filettati), realizzati in alluminio, anche non legato, con un tenore di alluminio non superiore al 99,3%». Tale prodotto includeva i prodotti comunemente denominati «estrusi in alluminio», in riferimento al loro procedimento di fabbricazione più corrente, sebbene essi potessero essere fabbricati anche mediante altri procedimenti di produzione, come la laminazione, la fucinatura o la colata.

6

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio conseguente ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta (in prosieguo: il «periodo considerato»).

7

Con lettera del 26 febbraio 2020, le ricorrenti sono state incluse dalla Commissione nel campione dei produttori‑esportatori preso in considerazione nella sua analisi.

8

Il 6 aprile e il 29 maggio 2020, le ricorrenti hanno presentato osservazioni. Tra il 6 e il 29 aprile 2020, le ricorrenti hanno presentato alla Commissione i questionari di cui trattasi compilati, accompagnati dagli allegati contenenti le informazioni richieste. Il 3, il 5 e il 12 giugno 2020 hanno avuto luogo delle verifiche incrociate a distanza per l’esame dei documenti contabili presentati e per la presentazione di altri documenti.

9

A seguito di una domanda della European Aluminium, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215, del 21 agosto 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 275, pag. 16). Il 30 settembre 2020, le ricorrenti hanno presentato un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE avverso tale regolamento di esecuzione. Con ordinanza del 22 dicembre 2021, Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione (T‑604/20, non pubblicata, EU:T:2021:952), il Tribunale ha constatato il non luogo a statuire su tale ricorso per il venir meno dell’interesse ad agire.

10

Il 22 settembre 2020, la Commissione ha informato le ricorrenti della possibile istituzione di un dazio antidumping provvisorio. Il 25 settembre 2020, le ricorrenti hanno presentato nuove osservazioni.

11

Il 12 ottobre 2020, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 336, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). Il dazio antidumping provvisorio imposto alle ricorrenti era del 30,4%.

12

Il 14 dicembre 2020, le ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE avverso il regolamento provvisorio. Con l’ordinanza del 22 dicembre 2021, Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione (T‑725/20, non pubblicata, EU:T:2021:957), il Tribunale ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile.

13

Il 22 dicembre 2020, la Commissione ha comunicato alle ricorrenti il documento di divulgazione finale contenente i fatti e le considerazioni da essa giudicati essenziali e sulla base dei quali essa si apprestava ad applicare dazi antidumping definitivi sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Cina. Le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito a tale documento di divulgazione finale il 7 gennaio 2021.

14

L’8 febbraio 2021, la Commissione ha adottato un documento di divulgazione finale aggiuntiva, comunicato alle parti interessate, al fine di mettere in evidenza il fatto che, a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione, il mercato di quest’ultima comprendeva ormai soltanto 27 Stati membri. Le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito a tale documento di divulgazione finale aggiuntiva il 16 febbraio 2021.

15

Il 29 marzo 2021, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato. L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento impugnato ha fissato l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicato alle ricorrenti in misura pari al 21,2%.

II. Conclusioni delle parti

16

Le ricorrenti, sostenute dalla Airoldi Metalli SpA (in prosieguo: la «Airoldi»), concludono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento impugnato nella parte in cui le riguarda;

in subordine, annullare il regolamento di base;

condannare la Commissione a risarcire il danno causato dall’applicazione del regolamento di base e del regolamento impugnato;

condannare la Commissione alle spese.

17

La Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo, conclude che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso per risarcimento danni in quanto irricevibile;

respingere il ricorso per l’annullamento del regolamento di base in quanto irricevibile o, comunque, infondato;

respingere il ricorso per l’annullamento del regolamento impugnato in quanto infondato;

condannare le ricorrenti alle spese.

III. In diritto

[omissis]

C. Sul primo capo delle conclusioni del ricorso, volto ad ottenere l’annullamento del regolamento impugnato nella parte riguardante le ricorrenti

33

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi, che possono essere riassunti, in...

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