Implementing Regulation of the Council (EU) No 270/2010 of 29 March 2010 amending Regulation (EC) No 452/2007 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ironing boards originating, inter alia , in the People’s Republic of China

Published date31 March 2010
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 84, 31 March 2010
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31.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84/13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 270/2010 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

(1) Con regolamento (CE) n. 452/2007 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (RPC). Le misure consistono in un dazio ad valorem del 38,1 %, fatta eccezione per cinque società, specificamente menzionate, soggette ad aliquote del dazio individuali.

1.2. Richiesta di riesame

(2) Nel 2008, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («il riesame intermedio»). La domanda, vertente unicamente sull'esame del dumping, è stata presentata da un produttore esportatore cinese, la Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou («Power Team» oppure «il richiedente»). L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al richiedente è pari al 36,5 %.
(3) La società richiedente sosteneva che le circostanze che erano all'origine delle misure istituite erano cambiate e che tale cambiamento era di natura permanente. Il richiedente ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che, per compensare il dumping, non è più necessario applicare la misura al livello attuale.
(4) In particolare il richiedente ha dichiarato che attualmente egli opera in condizioni di economia di mercato, ovvero soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Il richiedente sostiene dunque che il valore normale dovrebbe essere determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. Un confronto tra tale valore normale e i prezzi applicati dal richiedente per l'esportazione nell'Unione europea (UE) indica che il margine di dumping sembra notevolmente più basso rispetto all'attuale livello della misura.
(5) Secondo il richiedente, pertanto, per controbilanciare il dumping non sarebbe più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, basato sul livello di dumping precedentemente stabilito.

1.3. Avvio di un riesame

(6) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, vertente unicamente sull'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente (3).

1.4. Prodotto in esame e prodotto simile

(7) Il prodotto oggetto del riesame intermedio è lo stesso dell'inchiesta in seguito a cui sono state adottate le misure in vigore («inchiesta iniziale»), vale a dire assi da stiro con o senza supporto, dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, comprendenti un braccio per stirare le maniche, e i componenti esse …/… nziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originari della Repubblica popolare cinese, che attualmente rientrano nei codici NC ex 3924 90 00 (4), ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70, ex 8516 90 00.
(8) Il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese e quello esportato nell'UE, così come quello prodotto e venduto in Ucraina (scelta come paese di riferimento), hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi usi, e possono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.5. Parti interessate

(9) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame i rappresentanti dell'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
(10) La Commissione ha inviato al richiedente un modulo di richiesta del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e un questionario, ricevendo risposte entro i termini stabiliti. Essa ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping ed ha effettuato una verifica nella sede della società richiedente.

1.6. Periodo dell'inchiesta di riesame

(11) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). Si ricorda che il periodo dell'inchiesta iniziale che ha portato all'istituzione delle misure era compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («periodo dell'inchiesta iniziale»).

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(12) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie dalla RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 2 di detto regolamento nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:
le decisioni delle imprese vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi riflettono i valori di mercato,
le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, che sono d'applicazione in ogni caso e in linea con le norme internazionali in materia di contabilità («IAS» – International Accounting Standards),
non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,
le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto,
le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.
(13) Il richiedente ha chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base ed è stato invitato a compilare il relativo modulo di richiesta.
(14) L'inchiesta ha stabilito che il richiedente non rispondeva al criterio per ottenere il TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino (primo criterio), del regolamento di base, relativo ai costi dei principali mezzi di produzione. Si è stabilito che dopo il periodo dell'inchiesta iniziale, ovvero dopo il 2005, lo Stato ha imposto restrizioni all'esportazione di diversi prodotti in acciaio, tra cui le principali materie prime utilizzate per la produzione di assi da stiro, ovvero lamiere, tubi e fili di acciaio. Si sottolinea che il costo di tali materie prime rappresenta una parte significativa del costo totale delle materie prime. L'istituzione di tasse all'esportazione ha diminuito l'incentivo ad esportare e ha quindi aumentato i volumi disponibili sul mercato interno, causando un calo dei prezzi. Si è inoltre riscontrato che i produttori di acciaio cinesi potevano beneficiare di diversi regimi di sovvenzione (5) e dai conti pubblicamente disponibili di diversi produttori di acciaio emerge che lo Stato cinese supporta attivamente lo sviluppo del settore dell'acciaio nella RPC.
(15) Di conseguenza, i prezzi dell'acciaio sul mercato interno della RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano nettamente inferiori a quelli degli altri rilevanti mercati mondiali, in particolare i prezzi dell'acciaio nel Nord America e nel Nord Europa (6), e tali differenze di prezzo non possono essere spiegate da alcun vantaggio concorrenziale nella produzione dell'acciaio.
(16) Dalle informazioni disponibili emerge inoltre che il richiedente beneficiava di tali prezzi dell'acciaio artificialmente bassi e distorti, poiché acquistava le materie prime sul mercato interno cinese.
(17) Si è quindi concluso che i principali mezzi di produzione della Power Team non rispecchiano in modo sostanziale i valori di mercato. Di conseguenza si è concluso che il richiedente non ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e che non può pertanto essergli accordato il TEM.
(18) Il richiedente, l'industria del paese esportatore e l'industria dell'Unione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette conclusioni. Sono pervenute osservazioni dal richiedente e dall'industria dell'Unione.
(19) Il richiedente ha avanzato tre argomentazioni principali entro il termine stabilito. In primo luogo la Power Team ha indicato che i prezzi delle sue materie prime erano ancora conformi ai prezzi del mercato interno e che ciò sarebbe stato sufficiente a soddisfare il primo criterio
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