Guideline (EU) 2022/67 of the European Central Bank of 6 January 2022 amending Guideline (EU) 2021/830 on balance sheet item statistics and interest rate statistics of monetary financial institutions (ECB/2022/1)
Coming into Force | 11 January 2022,01 February 2022 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Published date | 18 January 2022 |
Celex Number | 32022O0067 |
Date | 06 January 2022 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 011, 18 January 2022 |
18.1.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 11/56 |
INDIRIZZO (UE) 2022/67 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 6 gennaio 2022
che modifica l’indirizzo (UE) 2021/830 relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2022/1)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
considerando quanto segue:
1) | L’articolo 11, paragrafo 2, dell’indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea (BCE/2021/11) (1) dispone che le banche centrali nazionali (BCN) possono concedere deroghe agli operatori segnalanti relativamente a taluni indicatori con riferimento alle informazioni statistiche da segnalare in relazione alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (2). |
2) | Gli indicatori in relazione ai quali possono essere concesse deroghe ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11) dovrebbero essere allineati con l’articolo 17, paragrafo 3, dell’indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea (3), abrogato dall’indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea (BCE/2021/16) (4) con effetto dal 1o febbraio 2022. |
3) | È necessario far sì che gli articoli 12, paragrafo 1 e 15, paragrafo 6, dell’indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11) siano più precisi con riguardo, rispettivamente, ai riferimenti agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica e alle condizioni in base alle quali il Comitato esecutivo può esercitare i propri poteri delegati per concedere o revocare l’autorizzazione ad applicare la soglia di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c). |
4) | Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11) è modificato come segue:
1. | all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2. Le BCN possono concedere deroghe relativamente a uno dei seguenti obblighi di segnalazione statistica con riferimento a tassi di interesse e volumi di operazioni relativi a...
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