J. P. Mali Kerékpárgyártó és Forgalmazó Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:912
Date23 November 2023
Docket NumberC-653/22
Celex Number62022CJ0653
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

23 novembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 42, paragrafo 1 – Obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa doganale – Dichiarazione inesatta del paese d’origine delle merci importate – Normativa nazionale che prevede un’ammenda pari al 50% della perdita di entrate derivanti dai dazi doganali – Principio di proporzionalità»

Nella causa C‑653/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 10 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre 2022, nel procedimento

J.P. Mali Kerékpárgyártó és Forgalmazó Kft.

contro

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da V. Bottka e F. Moro, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposte la J.P. Mali Kerékpárgyártó és Forgalmazó Kft. e la J.P. Mali Kerékpárgyártó és Forgalmazó Kft. (in prosieguo: la «J.P. Mali») alla Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direzione per i ricorsi dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria; in prosieguo: la «direzione per i ricorsi»), in merito a un’ammenda inflitta a J.P. Mali a motivo dell’errata dichiarazione del paese d’origine delle merci importate.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando 9 e 38 del regolamento n. 952/2013 così recitano:

«(9) L’Unione [europea] si fonda sull’unione doganale. Nell’interesse sia degli operatori economici sia delle autorità doganali dell’Unione, è opportuno riunire l’attuale normativa doganale in un codice. Partendo dal principio di un mercato interno, tale codice dovrebbe contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l’applicazione delle misure tariffarie e altre misure di politica comune introdotte a livello dell’Unione in relazione agli scambi di merci tra l’Unione e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione (...).

(...)

(38) È opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un’obbligazione doganale sorge in seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l’impatto della negligenza da parte del debitore».

4 L’articolo 15 di tale regolamento, intitolato «Fornitura di informazioni alle autorità doganali» prevede quanto segue:

«1. Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli.

2. La presentazione di una dichiarazione in dogana (...) impegna la persona interessata per quanto riguarda:

a) l’accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione (...);

b) l’autenticità, l’accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione (...);

(...)

Qualora a presentare la dichiarazione (...) sia un rappresentante doganale della persona interessata (...) anche detto rappresentante doganale è tenuto a osservare gli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo».

5 L’articolo 42 di detto regolamento, intitolato «Applicazione di sanzioni», al paragrafo 1 così dispone:

«Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».

6 L’articolo 79 del medesimo regolamento, intitolato «Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza», enuncia quanto segue:

«1. Per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di:

a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione (...)

(...)

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:

a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;

(...)».

7 L’articolo 124 del regolamento n. 952/2013, intitolato «Estinzione», prevede quanto segue:

«1. Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:

(...)

b) con il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione;

(...)

h) quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 79 o dell’articolo 82 e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i) l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;

ii) vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;

(...)

k) quando, fatto salvo il paragrafo 6, l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 79 e sono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono uscite dal territorio doganale dell’Unione.

(...)

6. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l’obbligazione doganale non si estingue per l’autore o gli autori di un tentativo di frode.

(...)».

Diritto ungherese

8 L’articolo 2, punto 6, dell’az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (Vámtörvény) (legge n. CLII del 2017, sull’attuazione della normativa doganale dell’Unione), nella versione in vigore al momento dell’adozione della decisione amministrativa oggetto della controversia principale (in prosieguo: la «legge doganale»), definiva la nozione di «perdita di entrate provenienti dai dazi doganali» come segue:

«la differenza tra l’importo dei dazi e delle altre imposte maturati e l’importo, inferiore a quest’ultimo, dei dazi e delle altre imposte notificati, nonché l’importo dei dazi e delle altre imposte maturati, ma non notificati, salvo che ciò sia dovuto ad una violazione della legge o a una valutazione inesatta dei dati disponibili da parte delle autorità doganali, esclusi i casi di ammissione senza verifica; (...)».

9 Tale definizione è stata modificata come segue a decorrere dal 28 luglio 2022:

«la differenza tra l’importo dei dazi e...

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