XI v Caisse pour l'avenir des enfants.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2021:140 |
Date | 25 February 2021 |
Docket Number | C-129/20 |
Celex Number | 62020CJ0129 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
25 febbraio 2021 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2010/18/UE – Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale – Normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione di occupazione di un impiego e all’iscrizione obbligatoria a tale titolo del lavoratore al regime previdenziale pertinente alla data della nascita del figlio»
Nella causa C‑129/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Corte di cassazione del Granducato di Lussemburgo, Lussemburgo), con decisione del 27 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2020, nel procedimento
XI
contro
Caisse pour l’avenir des enfants,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Wahl, presidente di sezione, A. Prechal (relatrice), presidente della Terza Sezione, e F. Biltgen, giudice,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per XI, da Y. Kasel, avocat;
– per la Caisse pour l’avenir des enfants, da A. Rodesch e R. Jazbinsek, avocats;
– per la Commissione europea, da A. Szmytkowska e C. Valero, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché della clausola 2.3, lettera b), dell’accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, che figura in allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1996, L 145, pag. 4), come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 (GU 1998, L 10, pag. 24) (in prosieguo: la «direttiva 96/34»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra XI e la Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori, Lussemburgo) in merito al rifiuto di quest’ultima di riconoscere a XI il diritto al congedo parentale per prendersi cura dei suoi gemelli a motivo del fatto che la stessa non occupava un impiego retribuito alla data della loro nascita.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 La direttiva 96/34 era intesa ad attuare l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro (UNICE), dal Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP) e dalla Confederazione europea dei sindacati (CES).
4 La clausola 1 di tale accordo quadro, intitolata «Oggetto e campo d’applicazione», prevedeva quanto segue:
«1. Il presente accordo stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano.
2. Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, da contratti collettivi o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro».
5 La clausola 2 di detto accordo quadro, intitolata «Congedo parentale», era così formulato:
«1. Fatta salva la clausola 2.2, il presente accordo attribuisce ai lavoratori, di ambo i sessi, il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un bambino, affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi fino a un’età non superiore a 8 anni determinato dagli Stati membri e/o dalle parti sociali.
(…)
3. Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono in particolare:
(…)
b) subordinare il diritto al congedo parentale ad una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un anno;
(…)».
6 Il considerando 1 della direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34 (GU 2010, L 68, pag. 13), prevede quanto segue:
«L’articolo 153 del trattato [FUE] consente all’Unione [europea] di sostenere e completare l’azione degli Stati membri, tra l’altro nel settore della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro».
7 L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’8 marzo 2012 o si accertano che entro tale data le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo. (…)».
8 L’articolo 4 di detta direttiva così dispone:
«La direttiva 96/34/CE è abrogata a decorrere dall’8 marzo 2012. (…)».
9 L’accordo quadro sul congedo parentale (riveduto) del 18 giugno 2009 che figura in allegato alla direttiva 2010/18 (in prosieguo: l’«accordo quadro riveduto») al punto I.8 prevede quanto segue:
«considerando che le politiche familiari dovrebbero contribuire al conseguimento della parità di genere e che andrebbero considerate alla luce dell’evoluzione demografica, delle conseguenze dell’invecchiamento della popolazione, del superamento del divario generazionale, della promozione della partecipazione delle donne al mondo del lavoro e della ripartizione delle responsabilità familiari tra donne e uomini».
10 La clausola 1 dell’accordo quadro riveduto, intitolata «Oggetto e ambito d’applicazione», prevede quanto segue:
«1. Il presente accordo stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità familiari e professionali dei genitori che lavorano, tenendo conto della crescente diversità delle strutture familiari nel rispetto delle leggi, dei contratti collettivi e/o delle prassi nazionali.
2. Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalle leggi, dai contratti collettivi e/o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro».
11 La clausola 2 dell’accordo quadro riveduto, intitolata «Congedo parentale», così dispone:
«1. Il presente accordo attribuisce ai lavoratori di ambo i sessi il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un figlio, affinché possano averne cura fino a una determinata età, non superiore a otto anni, che deve essere definita dagli Stati membri e/o dalle parti sociali.
2. Il congedo è accordato per un periodo minimo di quattro mesi e, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne, andrebbe previsto, in linea di principio, in forma non trasferibile. Per incoraggiare una più equa ripartizione del congedo parentale tra i due genitori, almeno uno dei quattro mesi è attribuito in forma non trasferibile. (…)».
12 La clausola 3 di detto accordo quadro riveduto, intitolata «Modalità di applicazione», è così formulata:
«1. Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite per legge e/o mediante contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono in particolare:
(…)
b) subordinare il diritto al congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un anno; quando ricorrono a tale disposizione gli Stati membri e/o le parti sociali assicurano che in caso di più contratti a tempo determinato, quale definito nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio[, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP] sul tempo determinato, presso lo stesso datore di lavoro occorre tener conto della durata complessiva di tali contratti per il calcolo dell’anzianità [GU 1999, L 175, pag. 43];
(…)».
13 La clausola 8.4 del medesimo accordo quadro riveduto prevede quanto segue:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione del Consiglio [che rende vincolanti le prescrizioni dell’accordo quadro...
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