Svishtov Regional Prosecutor’s Office v PI.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:187
Date10 March 2021
Celex Number62020CJ0648
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-648/20

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 marzo 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d’arresto europeo emesso dal pubblico ministero di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale sulla base di una misura privativa della libertà emessa dalla stessa autorità – Mancanza di controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata – Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑648/20 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Westminster Magistrates’ Court (Tribunale di Westminster, Regno Unito), con decisione del 26 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 1° dicembre 2020, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

PI

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: C. Strömholm

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 gennaio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per PI, da H. Malcolm, QC, e J. Kern, barrister, su incarico di S. Bisnauthsing, solicitor;

– per il governo bulgaro, da L. Zaharieva e T. Tsingileva, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Wilderspin e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 febbraio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione nel Regno Unito di un mandato d’arresto europeo emesso dal radionna prokuratura Svichtov (pubblico ministero presso la procura regionale di Svichtov, Bulgaria), ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di PI.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando 5, 6, 10 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5) L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6) Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(...)

(10) Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [UE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [UE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(...)

(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (...), segnatamente il capo VI. (...)».

4 L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», dispone quanto segue:

«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5 L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativ[a] della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi».

6 A norma dell’articolo 6 della medesima decisione quadro, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti»:

«1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2. Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.

3. Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

7 L’articolo 8 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

(...)

c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

(...)».

Diritto del Regno Unito

8 La procedura di esecuzione di un mandato d’arresto europeo è disciplinata dall’Extradition Act 2003 (legge sull’estradizione del 2003). La prima parte di tale legge definisce i territori verso i quali il Regno Unito può procedere a un’estradizione. La Repubblica di Bulgaria è uno di questi. Ai sensi dell’articolo 2 (7) di detta legge, l’autorità centrale designata emette un certificato se ritiene che il mandato d’arresto sia stato emesso da un’autorità emittente che appartiene a uno dei suddetti territori.

Diritto bulgaro

ZEEZA

9 Lo Zakon za ekstraditsiata i evropeiskata zapoved za arest (legge sull’estradizione e sul mandato d’arresto europeo, DV n. 46, del 3 giugno 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZEEZA»), recepisce nel diritto bulgaro la decisione quadro 2002/584. L’articolo 37 dello ZEEZA enuncia le disposizioni relative all’emissione di un mandato d’arresto europeo in termini pressoché identici a quelli dell’articolo 8 di tale decisione quadro.

10 Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, punto 1, dello ZEEZA, il pubblico ministero è competente, nella fase preliminare del procedimento penale, a emettere un mandato d’arresto europeo nei confronti della persona sottoposta al procedimento.

NPK

11 A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale, DV n. 86, del 28 ottobre 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«NPK»), il magistrato del pubblico ministero adotta le proprie decisioni secondo il suo intimo convincimento, sulla base di un esame obiettivo, imparziale e completo di tutte le circostanze del caso, nel rispetto della legge.

12 Nell’ambito del processo penale, il pubblico ministero è l’autorità competente che...

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