Samohýl group a.s. v Generální ředitelství cel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:192
Date10 March 2021
Docket NumberC-941/19
Celex Number62019CJ0941
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

10 marzo 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci doganali 3004 e 3808 – Interpretazione – Regolamento (CE) n. 455/2007 – Soluzione per spot‑on per gatti contro infestazioni da pulci e zecche – Effetti terapeutici o profilattici»

Nella causa C‑941/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava, Repubblica ceca), con decisione del 13 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2019, nel procedimento

Samohýl group a.s.

contro

Generální ředitelství cel,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, D. Šváby e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e O. Serdula, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da J. Hradil e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci doganali 3004 e 3808 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 (GU 2014, L 312, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Samohýl group a.s. (in prosieguo: la «Samohýl») e il Generální ředitelství cel (Direzione generale delle dogane, Repubblica ceca), in merito alle informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: le «ITV») rilasciate per il prodotto denominato «Bob Martin Clear 50 mg – soluzione per spot‑on per gatti».

Contesto normativo

NC

3 La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC, la quale si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 in seno all’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1; in prosieguo: il «SA»).

4 La NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA e solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie a tale nomenclatura.

5 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento si applica a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

6 La versione della NC applicabile all’epoca dei fatti nel procedimento principale, come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, è quella relativa all’anno 2015, risultante dal regolamento n. 1101/2014.

7 La prima parte della NC comprende il titolo I, dedicato alle regole generali, la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(...)

3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o [ad] una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

(...)

(...)

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci (...). Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

8 La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», è suddivisa in 21 sezioni. La sezione VI di tale parte, intitolata «Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse», contiene il capitolo 30, intitolato «Prodotti farmaceutici», il quale, nella nota complementare, enuncia quanto segue:

«La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull’etichetta, sull’imballaggio o sulle avvertenze per l’uso una dichiarazione concernente:

a) le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;

b) la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;

c) il dosaggio; e

d) le modalità di assunzione.

Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).

Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull’etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere».

9 Il capitolo 30 della NC include, in particolare, la voce e la sottovoce seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

(...)

(...)

(...)

(...)

3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.



(...)

(...)

(...)

(...)

3004 90 00

– altri

esenzione

(...)

(...)

(...)

(...)


10 Le note esplicative della NC (GU 2015, C 76, pag. 1), adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, nella parte relativa al capitolo 30 di tale nomenclatura, sotto il titolo «Considerazioni generali», prevedono che «[p]er la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione dell’Unione europea (diversa dalla legislazione che si riferisce alla classificazione nella nomenclatura combinata), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea».

11 Il capitolo 38, anch’esso contenuto nella sezione VI della seconda parte della NC e intitolato «Prodotti vari delle industrie chimiche», alla nota 1, dispone quanto segue:

«Questo capitolo non comprende:

a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:

(...)

2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;

(...)

d) i medicamenti (voci 3003 o 3004);

(...)».

12 Il suddetto capitolo include, in particolare, la voce e le sottovoci seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

(...)

(...)

(...)

(...)

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:



(...)

(...)

(...)

(...)

3808 91

– – Insetticidi:



3808 91 10

– – – a base di piretrinoidi

6

3808 91 20

– – – a base di idrocarburi clorati

6

3808 91 30

– – – a base di carbammati

6

3808 91 40

– – – a base di composti organofosforici

6

3808 91 90

– – – altri

6

(...)

(...)

(...)

(...)

Note esplicative del SA

13 Le note esplicative del SA relative alla voce 3808, alle quali rinviano le note esplicative della NC relative alle sottovoci da 3808 91 10 a 3808 91 90, enunciano quanto segue:

«(...)

Questa voce comprende un insieme di prodotti...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • CT and Ferme de la Sarte SPRL v Région wallonne.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 March 2022
    ...uniforme della NC e forniscono elementi validi per la sua interpretazione (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2021, Samohýl group, C‑941/19, EU:C:2021:192, punto 30 e giurisprudenza ivi 23 Ne consegue che il manto erboso in rotoli può rientrare nel capitolo 6 dell’allegato I del Tratta......
1 cases
  • CT and Ferme de la Sarte SPRL v Région wallonne.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 March 2022
    ...uniforme della NC e forniscono elementi validi per la sua interpretazione (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2021, Samohýl group, C‑941/19, EU:C:2021:192, punto 30 e giurisprudenza ivi 23 Ne consegue che il manto erboso in rotoli può rientrare nel capitolo 6 dell’allegato I del Tratta......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT