MO v SM en tant que liquidateur de G GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:567
Date13 July 2023
Docket NumberC-134/22
Celex Number62022CJ0134
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

13 luglio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Informazione e consultazione – Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma – Obbligo incombente al datore di lavoro che prevede di effettuare un licenziamento collettivo di trasmettere all’autorità pubblica competente una copia delle informazioni comunicate ai rappresentati dei lavoratori – Obiettivo – Conseguenze dell’inosservanza di tale obbligo»

Nella causa C‑134/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), con decisione del 27 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria il 1° marzo 2022, nel procedimento

MO

contro

SM in qualità di curatore fallimentare della G GmbH,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen (relatore), N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per MO, da C. Schomaker, Rechtsanwalt;

– per SM in qualità di curatore fallimentare della G GmbH, da M. Stahn, Rechtsanwalt;

– per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e D. Recchia, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra MO e SM in qualità di curatore fallimentare della G GmbH, in merito alla validità del suo licenziamento avvenuto nell’ambito di un licenziamento collettivo.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 2 della direttiva 98/59, che fa parte della sezione II di quest’ultima, intitolata «Informazione e consultazione», ai suoi paragrafi da 1 a 3 prevede quanto segue:

«1. Quando il datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi, deve procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo.

2. Nelle consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.

(...)

3. Affinché i rappresentanti dei lavoratori possano formulare proposte costruttive, il datore di lavoro deve in tempo utile nel corso delle consultazioni:

a) fornire loro tutte le informazioni utili e

b) comunicare loro, comunque, per iscritto:

i) le ragioni del progetto di licenziamento,

ii) il numero e le categorie dei lavoratori da licenziare,

iii) il numero e le categorie dei lavoratori abitualmente impiegati,

iv) il periodo in cui si prevede di effettuare i licenziamenti,

v) i criteri previsti per la selezione dei lavoratori da licenziare, qualora le legislazioni e/o le prassi nazionali ne attribuiscano la competenza al datore di lavoro,

vi) il metodo di calcolo previsto per qualsiasi eventuale indennità di licenziamento diversa da quella derivante dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

Il datore di lavoro deve trasmettere all’autorità pubblica competente almeno una copia degli elementi della comunicazione scritta, previsti al primo comma, lettera b), punti da i) a v)».

4 L’articolo 3 di tale direttiva, che è contenuto nella sezione III di quest’ultima, intitolata «Procedura di licenziamento collettivo», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Il datore di lavoro deve notificare per iscritto ogni progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente.

(...)

La notifica dovrà contenere tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo e le consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori previste all’articolo 2, segnatamente i motivi del licenziamento, il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati, il numero dei lavoratori abitualmente occupati ed il periodo nel corso del quale si prevede di effettuare i licenziamenti».

5 L’articolo 4 di detta direttiva, anch’esso contenuto nella sezione III di quest’ultima, ai suoi paragrafi da 1 a 3 così recita:

«1. I licenziamenti collettivi il cui progetto è stato notificato all’autorità pubblica competente avranno effetto non prima di 30 giorni dalla notifica prevista all’articolo 3, paragrafo 1, ferme restando le disposizioni che disciplinano i diritti individuali in materia di termini di preavviso.

Gli Stati membri possono accordare all’autorità pubblica competente la facoltà di ridurre il termine fissato al primo comma.

2. L’autorità pubblica competente si avvale del termine di cui al paragrafo 1 per cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati.

3. Se il termine iniziale fissato nel paragrafo 1 è inferiore a 60 giorni, gli Stati membri possono accordare all’autorità pubblica competente la facoltà di prorogare il termine iniziale fino a 60 giorni dalla notifica, quando esista il rischio che i problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati non possano essere risolti entro il termine iniziale.

Gli Stati membri possono accordare all’autorità pubblica competente più ampie facoltà di proroga.

Il datore di lavoro deve essere informato della proroga e dei motivi che l’hanno determinata, prima della scadenza del termine iniziale previsto al paragrafo 1».

Diritto tedesco

6 L’articolo 134 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB») così dispone:

«Qualsiasi negozio giuridico contrario a un divieto di legge è nullo salvo che la legge disponga altrimenti».

7 L’articolo 17 del Kündigungsschutzgesetz (legge sulla tutela contro il licenziamento), nella versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, ai suoi paragrafi da 1 a 3 prevede quanto segue:

«(1) Il datore di lavoro è tenuto a effettuare una notificazione all’Agenzia per il lavoro prima di procedere al licenziamento:

(...)

2. nelle imprese che impieghino, di regola, almeno 60 e meno di 500 lavoratori, del 10% dei lavoratori abitualmente impiegati oppure di più di 25 lavoratori;

(...)

nel corso di un periodo di 30 giorni di calendario. Ai licenziamenti sono assimilate altre forme di cessazione del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro.

(2) Il datore di lavoro, laddove intenda procedere a licenziamenti collettivi soggetti a notificazione ai sensi del paragrafo 1, è tenuto a fornire tempestivamente ogni informazione utile al comitato aziendale e, in particolare, ad informare il medesimo per iscritto in merito a:

1. i motivi per cui intende procedere al licenziamento,

2. il numero e le categorie di lavoratori da licenziare,

3. il numero e le categorie di lavoratori abitualmente occupati,

4. il periodo nel quale è prevista l’effettuazione dei licenziamenti,

5. i criteri previsti per l’individuazione dei lavoratori da licenziare,

6. il metodo di calcolo previsto per qualsiasi indennità di licenziamento.

(...)

(3) Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al tempo stesso all’Agenzia per il lavoro la copia della comunicazione inviata al comitato aziendale; tale comunicazione deve contenere quanto meno le informazioni indicate al paragrafo 2, prima frase, punti da 1 a 5. La comunicazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita per iscritto e corredata del parere espresso dal comitato aziendale in merito ai licenziamenti. In mancanza del parere del comitato aziendale, la comunicazione produce effetto quando il datore di lavoro dimostra di aver informato il comitato aziendale almeno due settimane prima della comunicazione di cui al paragrafo 2, prima frase, esponendo lo stato delle consultazioni. La comunicazione deve contenere i seguenti dati: nome del datore di lavoro, sede e tipo...

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