Napfény-Toll Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:573
Date13 July 2023
Docket NumberC-615/21
Celex Number62021CJ0615
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

13 luglio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Normativa nazionale che prevede la possibilità di sospendere, senza limitazione nel tempo, il termine di prescrizione dell’azione dell’amministrazione tributaria in caso di procedimento giurisdizionale – Procedimento tributario reiterato – Regolamento n. 2988/95 – Ambito di applicazione – Principi di certezza del diritto e di effettività del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑615/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Szegedi Törvényszék (Corte di Szeged, Ungheria), con decisione del 4 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria il 4 ottobre 2021, nel procedimento

Napfény-Toll Kft.

contro

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della quinta sezione, D. Gratsias, M. Ilešič e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 novembre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Napfény-Toll Kft., dagli avv. L. Detvay, O. Kovács, P. Nagy e Gy. Tiborfi, ügyvédek;

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da A. Ballesteros Panizo, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da F. Blanc, J. Jokubauskaitė e A. Sipos, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 febbraio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei principi di certezza del diritto e di effettività del diritto dell’Unione nel contesto dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposte la Napfény-Toll Kft. e la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direzione del contenzioso dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria), in merito al diritto di tale società di detrarre dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui è debitrice l’importo dell’IVA dovuta in base a diversi acquisti di beni, effettuati nel mese di giugno 2010 nonché tra il mese di novembre 2010 e il mese di settembre 2011.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2006/112

3 Il considerando 8 della direttiva 2006/112 enuncia quanto segue:

«In applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee [(GU 2000, L 253, pag. 42)], il bilancio delle Comunità europee, salvo altre entrate, è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità. Dette risorse comprendono, tra l’altro, quelle provenienti dall’IVA, ottenute applicando un’aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie».

Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95

4 L’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1), così dispone:

«1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

5 L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento succitato prevede quanto segue:

«1. Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. (...)

Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.

La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.

Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.

(...).

3. Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2».

Decisione 2007/436/CE

6 La decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2007, L 163, pag. 17), che ha abrogato e sostituito la decisione 2000/597, così dispone al suo articolo 2, paragrafo 1, lettera b):

«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea le entrate provenienti:

(...)

b) (...) dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie. (...)».

Diritto ungherese


La normativa relativa alla sospensione dei termini di prescrizione in materia tributaria

7 Ai sensi dell’articolo 164 dell’az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (legge n. XCII del 2003, recante il codice di procedura tributaria) [Magyar Közlöny 2003/131 (XI. 14.)], nella sua versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «vecchio codice di procedura tributaria»):

«(1) Il diritto all’accertamento dell’imposta si prescrive in cinque anni dall’ultimo giorno dell’anno civile in cui la dichiarazione o notifica relativa a tale imposta avrebbe dovuto essere effettuata, o, in assenza di dichiarazione o notifica, in cui l’imposta avrebbe dovuto essere assolta.

(...)

(5) In caso di controllo giurisdizionale della decisione dell’autorità tributaria, il termine di prescrizione del diritto di accertamento dell’importo corretto dell’imposta dovuta cessa di decorrere dal momento in cui la decisione dell’autorità tributaria di secondo grado è divenuta definitiva fino a quando la decisione giurisdizionale passa in giudicato, o, in caso di impugnazione, fino a quando non si è statuito su di essa».

8 Il vecchio codice di procedura tributaria è stato abrogato e sostituito, a partire dal 1° gennaio 2018, dalle disposizioni dell’az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (legge n. CLI del 2017 recante organizzazione dell’amministrazione tributaria) (Magyar Közlöny 2017/192), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, nonché dalle disposizioni dell’az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (legge n. CL del 2017, che istituisce un codice di procedura tributaria) (Magyar Közlöny 2017/192), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «nuovo codice di procedura tributaria»).

9 L’articolo 203, paragrafo 3, del nuovo codice di procedura tributaria riprende sostanzialmente il contenuto dell’articolo 164 del vecchio codice di procedura tributaria. In forza di tale articolo 203, paragrafo 3, se il contribuente ha presentato un ricorso dinanzi ai giudici amministrativi avverso la decisione dell’autorità tributaria, il termine di prescrizione del diritto dell’amministrazione tributaria di accertare l’importo corretto dell’imposta dovuta è sospeso tra il momento in cui la decisione dell’autorità tributaria di secondo grado è divenuta definitiva e quello in cui la decisione giurisdizionale passa in giudicato, o, in caso di impugnazione, quello in cui si è statuito su di essa.

10 L’articolo 203, paragrafo 7, lettera c), di questo nuovo codice prevede che tale termine di prescrizione è esteso di dodici mesi segnatamente se, nell’ambito del ricorso proposto avverso la decisione dell’autorità tributaria dinanzi al giudice amministrativo, quest’ultimo ordina lo svolgimento di un nuovo procedimento.

11 In conformità all’articolo 271, paragrafo 1, del nuovo codice di procedura tributaria, occorre applicare le disposizioni di tale nuovo codice, incluse quelle del suo articolo 203, paragrafo 7, lettera c), ai procedimenti avviati o reiterati dopo la sua entrata in vigore.

La giurisprudenza riguardante l’applicazione della normativa relativa alla sospensione dei termini di prescrizione in materia tributaria

12 Nella sentenza Kfv.I.35.343/2019/11, la Kúria (Corte suprema, Ungheria) ha dichiarato, riguardo all’obiettivo perseguito dalla normativa relativa alla sospensione dei termini di prescrizione in materia tributaria, quanto segue:

«Nel vecchio codice di procedura tributaria, è il fatto stesso del “controllo giurisdizionale”, e non il contenuto della decisione con cui quest’ultimo si conclude, a condizionare l’applicabilità della sospensione e l’estensione del termine di prescrizione. Il controllo giurisdizionale ha inizio con la proposizione del ricorso (...). Nessun effetto giuridico ex tunc può essere attribuito ad una decisione nulla, una volta che...

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